F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 167/CSA pubblicata del 14 Marzo 2023 – GENOA CRICKET & F.C. S.p.A.

Decisione n. 167/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 181/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

           

Carmine Volpe – Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Daniela Morgante – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 181/CSA/2022-2023, proposto dalla società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A. in data 15.02.23,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo nazionale presso Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.02.2023, l’avv. Paolo Del Vecchio e e udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società GENOA CRICKET e F.C. spa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 “…per avere suoi sostenitori, al 33’ del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria due accendini e due bicchieri pieni di liquido, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Avverso tale decisione proponeva tempestivo reclamo la prefata società, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi.

In particolare, la reclamante, partendo dalla premessa compiuta in apertura dei dispositivi da parte del Giudice di prime cure, censura una presunta contraddittorietà della decisione.

Nella premessa, infatti, si fa riferimento a fatti relativi ad introduzioni ed utilizzazioni di materiale pirotecnico verificatisi in occasione di più partite disputatesi nella quarta giornata di ritorno e si stabilisce di applicare le tre attenuanti previste nell’art. 29, comma 1, lettere a), b) e d), CGS per il caso in cui tale materiale pirotecnico sia stato utilizzato nel proprio settore.

La contestuale ricorrenza di tre attenuanti equivale ad esimente per la società, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, CGS in apertura.

D’altronde lo stesso Giudice sportivo rimarca l’efficacia esimente proprio a seguito del concorso delle tre circostanze.

Secondo la reclamante sarebbe, quindi, omissivo e non coerente rispetto alla premessa prevedere una sanzione di ammenda, smentendo quanto affermato in premessa e considerando non più le tre circostanze, ma una sola attenuante e cioè quella di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 29.

La reclamante, si sofferma, inoltre, sulla quantità degli oggetti lanciati in campo, rimarcando anche qui una dissonanza tra il referto arbitrale in cui si parla di un fumogeno, un accendino e due bicchieri e la decisione del Giudice sportivo che parla di due fumogeni, due accendini e due bicchieri.

Inoltre sottolinea l’aspetto della provocazione, posto che il lancio del (o dei) fumogeno e degli oggetti risulta essere avvenuto subito dopo il goal del Parma, a seguito del quale il calciatore Benedyczac è andato ad esultare sotto gli spalti occupati dai tifosi del Genoa, mostrando loro lo stemma presente sulla maglietta del Parma.

Infine, la reclamante ricorda anche il fatto che il Genoa giocava in trasferta e quindi aveva giocoforza una diminuita capacità di controllo logistico sulle tifoserie e sulle organizzazioni anche nello stadio Tardini.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo il reclamante la sanzione sarebbe da annullare o, quanto meno, da ridurre secondo equità.

Il reclamo proposto dal GENOA è solo in parte fondato e, pertanto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Partendo dalla questione dell’applicazione delle circostanze attenuanti, va precisato quanto segue.

Il Giudice sportivo ha fatto applicazione dell’art. 25, comma 3, CGS, secondo cui: ”Le società rispondono per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza...”.

Il successivo comma 4 riporta la sanzione applicabile, che è quella dell’ammenda, richiamando, a sua volta, il comma 1 per la quantificazione, che, per le società di serie B, va da € 6.000 ad € 50.000,00.

Tali comportamenti possono poi essere oggetto di attenuanti o, in alcuni casi, di esimenti. Ebbene, la prima contestazione che viene mossa riguarda proprio il fatto che il Giudice sportivo abbia prima fatto intendere che il comportamento delle tifoserie fosse stato totalmente “perdonato”, e poi successivamente abbia, invece, inflitto la sanzione dell’ammenda alla società. Il tutto con un’asserita contradditorietà.

Tale contraddittorietà del Giudice sportivo, ad avviso di questa Corte, non sussiste. Infatti, nella premessa il Giudice di primo grado limita il proprio ragionamento iniziale solo alla introduzione ed utilizzazione del materiale pirotecnico esclusivamente nel proprio settore e, in ciò, ravvisa il concorso di tre circostanze previste dall’art. 29, comma 1, per parlare di “efficacia esimente”.

Ma tale esimente va, quindi, applicata solo ai casi in cui quel materiale sia stato utilizzato nell’ambito del proprio settore.

Altra cosa è se, invece, come è successo nel caso di specie, i fumogeni siano stati lanciati sul terreno di giuoco, tanto da costringere l’arbitro ad interrompere la partita per due minuti, richiedendo anche l’intervento dei Vigili del fuoco.

Il Giudice sportivo, infatti, decide chiaramente di non adottare provvedimenti sanzionatori, facendo valere le esimenti, “salvo quanto sotto specificato” e cioè il caso che ci occupa, in cui i sostenitori del Genoa hanno lanciato i fumogeni in campo, causando l’interruzione della partita.

Sul nesso di causalità che ha dato luogo all’interruzione, non pare vi siano dubbi, in quanto è attestato dal referto arbitrale che dice testualmente che addirittura vi è stata necessità dell’intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere i fumogeni.

In ogni caso la tifoseria non si è limitata a lanciare i fumogeni, ma anche altri “oggetti comunque idonei ad offendere”, come accendini e bicchieri, i quali hanno una natura completamente diversa rispetto al materiale pirotecnico, una natura più subdola, che può più facilmente portare il tifoso a non dichiararli, proprio per la natura “ordinaria” degli oggetti stessi.

È l’uso che si fa di quegli oggetti a renderli offensivi, sfuggendo anche alle regole di prevenzione.

Pertanto la sanzione va correlata anche alla introduzione ed alla illegittima e fuorviante utilizzazione degli oggetti stessi.

Poco conta che gli stessi abbiano raggiunto i calciatori e siano stati o meno realmente offensivi, in quanto è noto, anche dalla casistica giurisprudenziale di questa Corte, che l’offensività prescinde dal fatto che poi gli oggetti abbiano effettivamente offeso o leso una persona.

Il Giudice sportivo ha, quindi, con l’ammenda, sanzionato entrambi i comportamenti. Sulla “quantificazione” dei fumogeni e degli oggetti, va rilevato che anche la Procura federale, nel proprio rapporto, parla di due fumogeni e due accendini.

Quindi è probabile che il Giudice sportivo abbia seguito la ricostruzione fatta dalla Procura e dai Collaboratori presenti alla partita.

Ma, in ogni caso, poco rileva, ad avviso di questa Corte, se i fumogeni siano stati uno o due, così come gli accendini.

Il lancio degli accendini e dei bicchieri assume una valenza di disvalore oggettivo, al di là del numero.

Piuttosto vanno considerati due aspetti “attenuanti” ai fini di un accoglimento parziale del reclamo.

Il primo è l’atteggiamento provocatorio del calciatore del Parma Benedyczac che, dopo aver segnato il goal, non ha potuto fare a meno di andare sotto gli spalti occupati dalla tifoseria del Genoa a mostrare lo stemma del Parma sulla propria maglia, in segno di “supremazia”.

È stato prontamente ammonito dall’arbitro, ma la valenza di questi gesti, assolutamente inutili ed inopportuni, spesso crea un “effetto onda” anche sugli spalti.

La seconda circostanza da tener presente è il fatto che il Genoa giocasse in trasferta, ritenendo che tale condizione può incidere sulla logistica e sulla prevenzione di tali fenomeni (rispetto a quando si gioca in casa). Ciò, nonostante tanti sono stati i contatti di prevenzione tra le società e la Questura e la partita sia stata “preparata” in modo più che adeguato.

Pertanto, in conclusione, ferma restando la piena legittimità della sanzione dell’ammenda sia in relazione ai fumogeni che al lancio degli altri oggetti, può ritenersi ragionevole una riduzione di € 2.000,00 per le due circostanze attenuanti sopra richiamate e, quindi, ridurre la sanzione dell’ammenda da € 10.000,00 (diecimila/00) ad € 8.000,00 (ottomila/00).

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda da € 10.000,00 (diecimila/00) ad € 8.000,00 (ottomila/00). 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Paolo Del Vecchio                                                          Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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