F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 152/CSA pubblicata del 3 Marzo 2023 – Ternana Calcio S.p.A.

Decisione n. 152/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 165/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa   - Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 165/CSA/2022-2023, proposto dalla Società Ternana Calcio S.p.A. in data 07.02.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e

Scolastico, di cui al Com. Uff. n.075 del 01.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16 febbraio 2023, il dott.

Agostino Chiappiniello e udito l’Avv.ti Fabio Giotti per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Ternana Calcio S.P.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Amedeo Mellini dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 075 dell’1.2.2023, in relazione alla gara del Campionato Under 17 Serie A e B Ternana/Perugia del 29.1.2023. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Al termine della gara profferiva insulti agli avversari e, successivamente, nei confronti della terna arbitrale”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, sostenendo essere stata effettuata una ricostruzione esagerata dei fatti, in quanto il proprio calciatore ha posto in essere una condotta non meritevole di una sanzione così grave.

Nel reclamo si contesta che nel referto non siano riportate le parole esatte pronunciate dal calciatore, ma viene effettuata solo una qualificazione giuridica dei fatti che impedisce illegittimamente il contraddittorio alla società reclamante.

Identica osservazione viene fatta per i gesti attribuiti al Mellini.

Inoltre, le due contestazioni, insulti e gesti, costituirebbero un’azione unitaria e contestuale, per cui la condotta andrebbe censurata con il minimo della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Il referto dell’assistente dell’arbitro, sig. Marco Crostella, così testualmente descrive i fatti accaduti: “Mellini Amedeo della Società Ternana Calcio al termine della gara profferiva insulti alla squadra Perugia Calcio. Lo stesso proseguiva con gli insulti nei miei confronti e del resto della terna arbitrale accompagnava il tutto con gesti”.

La società non disconosce i fatti e la censurabilità della condotta complessivamente tenuta dal proprio calciatore, ma lamenta l’estrema genericità della loro refertazione e, quindi, della decisione impugnata e rivendica l’unitarietà e contestualità dell’azione.  Il Collegio, reputando fondate le contestazioni della reclamante, riduce la squalifica del calciatore Mellini Amedeo da tre a due giornate effettive di gara, così come richiesto nel reclamo.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.      

       

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

  Fabio Pesce

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