F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 158/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – U.S. Città di Fasano

Decisione n. 158/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 169/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Stefano Agamennone – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 169/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Città di Fasano in data 08.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 88 del 31.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.02.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 7.2.2023, preceduto da rituale preannuncio, la società U.S. Città di Fasano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 88 del 31.1.2023, con la quale è stata comminata al calciatore Farinola Roberto, proprio tesserato, la squalifica fino al 31.3.2023, “per avere, a gioco fermo, nel tentativo di recuperare il pallone, dapprima spinto contro una ringhiera e successivamente colpito con uno schiaffo al volto un bambino che esercitava la funzione di raccattapalle”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Gladiator 1924 – Città di Fasano, disputatosi a Santa Maria Capua Vetere il 29.1.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di serie D – Girone H.

La sanzione è stata comminata sulla base del seguente referto del Direttore di Gara: “al 14’ del 2t espellevo il sig. Farinola Roberto poiché, a gioco fermo, spintonava un bambino facente funzione di raccattapalle alla ringhiera e lo colpiva con uno schiaffo al volto. Il bambino, colpito e spintonato, scivolava a terra e si rialzava dopo qualche istante riuscendo a rimanere nel suo ruolo fino al termine della gara senza usufruire di cure mediche”.

Referto integralmente confermato con un successivo supplemento, nel quale si precisava che “a mio avviso il bambino colpito aveva un’età compresa tra i 5 e 12 anni”.

La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto non giustificata dai fatti realmente occorsi, sostenendo che in realtà il Farinola, avendo notato che il raccattapalle ritardava la riconsegna del pallone, si era lanciato a braccia aperte per recuperare la sfera: ma, in precario equilibrio ed a braccia aperte, lo aveva urtato involontariamente facendolo scivolare, dando forse l’impressione (date le braccia aperte) di aver dato uno schiaffo, cosa in realtà non avvenuta.

Evidenzia altresì che il bambino, di circa 11-12 anni, non aveva subìto alcuna conseguenza sul piano fisico, ciò che avrebbe dovuto consigliare una mitigazione della sanzione che, in quanto sostanzialmente corrispondente a sette giornate di squalifica, risultava decisamente sproporzionata rispetto alla tenuità del fatto.

Conclude pertanto, invocando precedenti giurisprudenziali in casi asseritamente consimili, per una congrua riduzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è in parte fondato e può quindi essere accolto nei limiti di cui al dispositivo. Va premesso che la ricostruzione in fatto offerta dalla reclamante circa la fortuità del contatto tra il calciatore ed il bambino che fungeva da raccattapalle, non trova riscontro negli atti ufficiali, ove si legge che il Farinola ebbe a spintonare volontariamente e violentemente il bambino contro una ringhiera ed a colpirlo con uno schiaffo. Tale versione dei fatti l’arbitro ha espressamente confermato con un successivo supplemento di referto.

Né alcun rilievo può essere attribuito, per escludere la qualificazione del gesto in termini di comportamento violento, l’assenza di conseguenze sul piano fisico per il bambino: conseguenze che per fortuna non vi sono state e che, diversamente, avrebbero certamente comportato un ulteriore aggravamento della sanzione per il comportamento comunque violento.

Ricorre pertanto la fattispecie prevista e punita dall’art. 38 C.G.S., ai sensi del quale al calciatore che si rende protagonista di condotta violenta “di particolare gravità” è inflitta la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Ebbene, mentre da un lato il gesto del Farinola non può non connotarsi di particolare gravità, in quanto commesso ai danni di un bambino che svolgeva funzioni di raccattapalle e che non troverebbe giustificazione alcuna neppure in caso di comportamento ostruzionistico da parte di quest’ultimo, dall’altro lato la Corte ritiene più consona al caso di specie, rispetto ad una squalifica a tempo determinato maggiormente afflittiva, la sanzione della squalifica nella misura edittale di cinque giornate effettive di gara così come prevista dal richiamato art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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