F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 160/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – Casertana F.C. s.r.l.

Decisione n. 160/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n 175/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 175/CSA/2022-2023, proposto dalla società Casertana F.C. s.r.l. in data 13.2.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 febbraio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e udito il Prof. Avv. Filippo Lubrano per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Casertana F.C. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti al calciatore Stefano Paglino, di cui al Com. Uff. n 92,  in relazione alla gara Casertana F.C./ A.S.D. Calcio Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra del 5.2.2023

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara sputato al volto di un calciatore avversario. Tale condotta ingenerava un principio di rissa tra i tesserati delle due società”

La Casertana F.C ritiene la sanzione comminata al proprio tesserato eccessivamente afflittiva e deduce la violazione del principio di proporzionalità. Secondo la reclamante  il calciatore Stefano Paglino avrebbe ricevuto una squalifica particolarmente gravosa, rispetto ad altre sanzioni comminate dal Giudice Sportivo “nel medesimo comunicato ufficiale”.

Tutto il reclamo della Casertana è incentrato sulla disparità del “ metro” usato dal Giudice Sportivo nel valutare il comportamento tenuto dal proprio tesserato che, in confronto a condotte simili  tenute da altri calciatori, avrebbe subito una sanzione ben  più pesante.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte  il 23 febbraio 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Nell’esaminare il reclamo e valutare la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, il Giudice di Appello non deve prendere in esame le altre decisioni assunte dal giudice di prime cure, che tra l’altro attengono fatti diversi rispetto a quello contestato al reclamante, ma valutare la congruità della sanzione rispetto al dettato normativo. Il Sig Paglino, al termine della gara, ha colpito un calciatore avversario con uno sputo al volto, gesto che ha natura violenta ed intenzionale.

La condotta del tesserato della reclamante, inoltre, ha ingenerato un principio di rissa tra i tesserati delle due società.

In considerazione di ciò, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare equa e corretta.                                           

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                              Patrizio Leozappa                

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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