F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 162/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – A.S. Giana Erminio S.S.D. a.r.l.
Decisione n. 162/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 183/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 183/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.S.D. a.r.l. in data 15.02.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale
LND, di cui al Com. Uff. n. 93 del 09.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.02.2023, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S. Giana Erminio S.S.D. a.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Matteo Marotta, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 93 del 09.02.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone D, Giana Erminio S.S.D. A.R.L./Ravenna F.C. 1913 dell'8.02.2023
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara perché “Allontanato per gesto irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, nell'abbandonare il terreno di gioco gli rivolgeva espressioni offensive”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda.
In particolare, la A.S. Giana Erminio S.S.D. a.r.l. ha dedotto come lo scopo del calciatore sanzionato fosse solamente quello di riprendere il giuoco in maniera rapida dopo una interruzione, posizionando velocemente il pallone a terra per la battuta della punizione assegnata, non intendendo porre in essere gesti irriguardosi o provocatori verso il Direttore di Gara. Inoltre, le parole ingiuriose proferite dall’Atleta non rivestirebbero carattere di particolare gravità, essendo, peraltro, divenute di uso molto comune nel linguaggio quotidiano. La società reclamante, infine, ha invocato l’applicazione dell’attenuante di cui all’art.13 del CGS, in virtù del fatto che “l'Arbitro chiamato a dirigere la gara appartenga alla Sezione Arbitrale di Prato, e la prossima partita devi giocarla proprio contro e sul campo del Prato Calcio” (cfr. pag.4 reclamo).
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 febbraio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operate dal Giudice Sportivo, alla luce del disposto di cui all’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., che prevede la squalifica per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
A tal fine, dalla disamina della refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che “In seguito ad un fallo fischiato contro la sua squadra, prendeva il pallone con le mani per sbatterlo con forza sul terreno di gioco in prossimità dei miei piedi e successivamente, allontanandosi dal punto del fallo, proferiva tali parole ingiuriose nei miei confronti: "vaffanculo a te e alla tua famiglia".
Il referto arbitrale conferma che il calciatore Marotta ha posto in essere una condotta indubbiamente ingiuriosa, particolarmente grave nel suo contenuto terminologico, oltre che contenente un espresso riferimento, non solo alla persona dell’Arbitro, ma anche alla sua famiglia e, quindi, tale da giustificare un aggravamento della sanzione prevista dall’art.36, comma 1, lettera a), del C.G.S., anche tenendo conto dell’irriguardosità del gesto descritto nel referto, con cui l’Atleta ha sbattuto a terra il pallone con le proprie mani vicino ai piedi dell’Arbitro, in una sorta di reazione provocatoria al fischio di un fallo contro il Molfetta.
D’altro canto la società reclamante, non potendo smentire il tenore letterale dell’espressione proferita dal calciatore Marotta, ha tentato di fornirne una qualificazione oggettivamente insostenibile, deducendo che la stessa sarebbe “…diventata di uso molto comune, basti pensare che un movimento politico … aveva istituito il Vaffa-day, oppure come un cantante di notevole successo (Marco Masìni) abbia dato il titolo ad un proprio successo discografico di quelle parole ora definite ingiuriose” (cfr. pag.3 reclamo). La società Giana Erminio, infine, ha invocato l’attenuante di cui all’art.13 del CGS, adducendone, tuttavia, una motivazione di portata tale da insinuare dubbi sulla regolarità delle designazioni arbitrali e, pertanto, non solo del tutto inaccettabile, ma ai limiti di una autonoma rilevanza disciplinare.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.S.D.
a.r.l. deve essere respinto, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per tre giornate comminata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce