LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DE FALCO/SSD ARL NERETO CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DE FALCO/SSD ARL NERETO CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Andrea DE FALCO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 25.11.2022 alla società NERETO CALCIO SSD ARL e inviato a questa Commissione

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti presenti all’udienza fissata attraverso i propri difensori;

OSSERVA

quanto segue: il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società NERETO CALCIO SSD ARL per la stagione sportiva 2021/2022 dal 27.09.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 25.200,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 19.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 5.600,00 lordi, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società NERETO CALCIO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio, pertanto si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società NERETO CALCIO SSD ARL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Andrea DE FALCO della somma di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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