LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele ALLEGRA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele ALLEGRA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 08.02.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore FLORIO RICCARDO ricevuto a mezzo pec il 14.12.2022, regolarmente notificato in pari data alla società FBC CASALE ASD;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.) nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;
VALUTATI
il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;
OSSERVA QUANTO SEGUE
il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 4.000,00 (quattromila/00), con decorrenza dal 23.07.2022 al 30.06.2023. Nello specifico, lo stesso espone di essere stato trasferito in data 01.12.2022 ad altro sodalizio. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 250,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall’ FBC CASALE ASD della somma di euro 1.290, 56 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma si riferisce alla durata del rapporto economico fino al 01.12.2022 giorno in cui veniva il ricorrente trasferito ad altro sodalizio.
Nel merito, va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la FBC CASALE ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. FLORIO RICCARDO di euro 1.290,56 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società FBC CASALE ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.