LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo CARBONIERI/F.B.C.CASALE ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo CARBONIERI/F.B.C.CASALE ASD
La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Carbonieri Santa R Gustavo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 05.12.2022 alla società FBC Casale ASD ed inviato a questa Commissione in pari data
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società FBC Casale ASD, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dal 31.08.2022 al 30.06.2023 per un compenso annuo lordo di Euro 28.400,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, alla data del 27.10.2022, la minor somma di Euro 500,00, precisando di aver sottoscritto in data 01.12.2022 documento di svincolo definitivo, che deposita in copia; pertanto, tenuto conto dei giorni di effettivo tesseramento (91 gg) e dell'importo già percepito, sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta, alla data del 30.11.2022, del residuo importo di Euro 8.028,52, di cui in questa sede chiede il pagamento.
La società FBC Casale ASD, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente.
Preliminarmente, va rilevato che non sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., atteso che, pur risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa, l'accordo economico depositato dal ricorrente, sottoscritto in data 13.08.2022, non reca l'attestazione dell’avvenuto deposito presso l'ufficio tesseramenti della LND, così come previsto, a pena di inammissibilità, dal comma 3 del suddetto articolo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.