LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia LACCHINI/ALCIONE MILANO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Mattia LACCHINI/ALCIONE MILANO SSD ARL
La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;
Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Mattia LACCHINI a mezzo p.e.c. in data 25.11.2022 alla società Alcione Milano SSD ARL e la produzione dell’accordo economico con certificazione di deposito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00; Letto il ricorso con il quale il sig. Mattia Lacchini espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, si è tesserato con la società di calcio " Alcione Milano SSD ARL ", militante nel campionato Nazionale Dilettanti -Serie D- , con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 12.500,00; b) la società per la stagione sportiva indicata gli ha corrisposto n. 10 rate mensili per un importo complessivo di € 11.400,00 per cui egli è creditore della somma di € 1.100,00; Tutto ciò premesso, il calciatore conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società " Alcione Milano SSD ARL al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 1.100,00.
Preso atto che la società regolarmente citata non si è costituita ,la Commissione rileva che in data 24.01.2023 il calciatore ha fatto pervenire a mezzo pec la rinuncia al ricorso avendo raggiunto l’accordo conciliativo con la società e che chiede che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.