LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Moreno Guillermo PEREZ/F.B.C.CASALE ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Moreno Guillermo PEREZ/F.B.C.CASALE ASD
La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Perez Moreno Guillermo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 25.11.2022 alla società FBC Casale ASD ed inviato a questa Commissione in pari data
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico biennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società FBC Casale ASD, militante nel campionato di serie D, in relazione alle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2023, per un compenso annuo lordo relativo alla prima stagione di Euro 30.658,00 nonché di un'ulteriore indennità, ex art. 3, di Euro 25.342,00 ed ancora un ulteriore rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio, ex art. 4, nella misura di Euro 8.000,00 per ciascuna stagione sportiva. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, alla data del 14.11.2022, la minor somma di Euro 500,00, con la conseguenza che, tenuto conto dei giorni di effettivo tesseramento (116 gg), sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta del residuo importo di Euro 21.081,64, di cui in questa sede chiede il pagamento.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FBC Casale ASD, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND in data 28.10.2022.
Ciò premesso, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore – fatta eccezione per un errore di calcolo di seguito evidenziato – così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 22.07.2022 e sino al 14.11.2022 (116 gg complessivi), gli importi dovuti sono i seguenti: a) COMPENSO E INDENNITA' EX ART. 3= € 56.000,00 : 344 gg durata contratto = € 162,79 importo giornaliero x 116 gg di tesseramento = € 18.883,64; b) INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGIO= € 8.000,00 : 344 gg durata contratto = € 23,25 importo giornaliero x 116 gg= € 2.697,00. Somma maturata A+B= € 21.580,64 (e non 21.581,64 come erroneamente indicato dal ricorrente) - € 500,00 già percepiti = CREDITO RESIDUO € 21.080,64.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società FBC Casale ASD, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Perez Moreno Guillermo della somma di Euro € 21.080,64 (ventunomilaottanta/64), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente giusto quanto previsto dall’art.94 Ter comma 11 delle N.O.I.F.