LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CANDIDO/F.B.C.CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CANDIDO/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 22 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Roberto Candido, nato a Monza il 13 marzo 1993, ha esposto quanto segue:

e. ha sottoscritto un contratto biennale con il FBC Casale ASD, con durata dal 28 luglio 2022 al 30 giugno 2024;

f. per la stagione sportiva 2022/2023 il contratto in questione prevede il riconoscimento a favore del calciatore di un compenso lordo pari ad euro 30.658,00 oltre ad un’indennità pari ad euro 8.862,00 per un totale complessivo di euro 39.520,00;

g. le parti hanno altresì concordato (articolo 4 del contratto) un versamento da parte della società a favore del calciatore di un importo forfettario per spese di vitto e alloggio pari a euro 8.000,00 per ciascuna delle due stagioni sportive;

h. alla data del 25 ottobre 2022 la società non aveva versato nulla di quanto indicato in contratto, se si eccettua l’anticipo di 4000,00 euro per le suddette spese;

i. dunque, la società risulta debitrice verso il calciatore per il compenso e per l’indennità di cui agli articoli 2 e 3 del contratto per un importo maturato al 14 novembre 2022 pari a euro 14.350,83 come di seguito calcolato:

- accordo economico complessivo pari a euro 39.520,00;

- durata del contratto: totale complessivo per la stagione in corso giorni 358, dall’8 luglio 2022 al 30 giugno 2023 (e qui, fin d’ora, si rileva un errore nel dato indicato in questa parte del ricorso, in quanto il contratto decorre non già dall’8 luglio ma dal 28 luglio. Dunque i giorni complessivi del contratto per la stagione 2022-2023 sono 338);

- somme maturate al 14 novembre 2022: trattasi di 110 giorni dal 28 luglio 2022 al 14 novembre 2022 compresi (e non di 130 giorni erroneamente indicati nella domanda);

- importo dovuto per il periodo di cui al precedente bullet, euro 39.520,00 : giorni 338 (e non i 358 giorni indicati nel ricorso) = euro 116,92 al giorno (e non euro 110,39 indicati nel ricorso). Per un totale complessivo - non di euro 14.350,83, come indicati nel ricorso - di (110 giorni x 116,92 euro al giorno) euro 12.861,20.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare il FBC Casale ASD al pagamento della somma di euro 14.350,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all’udienza dell’8 febbraio 2023, ove è comparso il Legale del calciatore, al quale è stato fatto presente che nel ricorso vi erano errori di calcolo.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che il FBC Casale ASD, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente seppure calcolate in maniera erronea rispetto a quanto previsto nell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Giuste ragioni di equità, e considerato che nel ricorso è espressamente indicata la richiesta del calciatore di vedersi riconosciuta anche la minor somma che si riterrà di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, inducono la CAE, nonostante che con il ricorso sia stata presentata una richiesta economica non coerente con quanto previsto contrattualmente, ad accogliere comunque il ricorso presentato dal calciatore. E tuttavia l’importo dovuto al calciatore va necessariamente rideterminato, per quanto descritto sopra, in euro 12.861,20.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Candido, come in epigrafe individuato, la somma di 12.861,20 euro (dodicimilaottocentosessantuno/20) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Dipartimento Interregionalei termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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