LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Giorgio GIANOLA/F.B.C.CASALE ASD

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio GIANOLA/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 21 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Giorgio Gianola, nato a Milano il 2 luglio 1989, ha esposto quanto segue:

a. ha sottoscritto un contratto biennale con il FBC Casale ASD, con durata dal 3 agosto 2021 al 30 giugno 2023;

b. per la stagione sportiva 2022/2023 il contratto in questione prevede il riconoscimento a favore del calciatore di un compenso lordo pari ad euro 30.658,00 oltre ad un’indennità pari ad euro 13.000,00 per un totale complessivo di euro 43.658,00;

c. alla data del 14 novembre 2022 la società ha versato al calciatore un minore importo pari a euro 3.500,00;

d. dunque, la società risulta debitrice verso il calciatore per l’annualità in corso di un importo maturato al 14 novembre 2022 pari a euro 12.886,57 come di seguito calcolato:

- accordo economico complessivo per la stagione sportiva 2022/2023 pari ad euro 43.658,00;

- durata del contratto, con specifico riferimento alla annualità in corso: giorni 365, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;

- somme maturate dal 1° luglio al 14 novembre 2022 compresi (137 giorni): euro 43.658,00 : giorni 365 = euro 119,61 al giorno. Per un totale complessivo di (137 giorni x 119,61 euro al giorno) euro 16.386,57 – i già riconosciuti dalla Società 3.500,00 euro 12.886,57, oltre interessi e spese legali.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all’udienza dell’8 febbraio 2023, laddove è comparso il Legale del calciatore.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che il FBC Casale ASD, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Gianola, come in epigrafe individuato, la somma di 12.886,57 euro (dodicimilaottocentoottantasei/57) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it