F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFNT del 17 Marzo 2023 (motivazioni) – Leonardo Mascagna / SSD Accademia Calcio Roma arl – Reg. Prot. 41/TFN-ST

 

Decisione/0037/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0041/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Francesco Corsi – Componente

Filippo Crocè – Componente (Relatore)

Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 marzo 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Leonardo Mascagna (24.4.2006 - matr. 2415939) nei confronti della società SSD Accademia Calcio Roma arl (matr. 945134), avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 15 febbraio 2023, il sig. Mascagna Leonardo ha adito, ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio in data 18 gennaio 2023.

Il ricorrente, calciatore della SSD Accademia Calcio Roma Srl, con vincolo annuale, sostiene che, seppur a disposizione della predetta Società ed idoneo alla prativa sportiva, non ha preso parte all’attività sportiva nella stagione in corso.

In virtù di quanto appena richiamato, con PEC dell’11 gennaio 2023, inoltrava, ex art. 109 NOIF, istanza di svincolo al Comitato Regionale Lazio, fondando l’istanza, in ragione del disinteresse che la società sportiva avrebbe sostanzialmente manifestato nei suoi confronti, avendo egli partecipato ad una sola delle otto gare già disputate alla data di inoltro della richiesta al CRL.

La SSD Accademia Calcio Roma Srl, ritualmente avvisata, si opponeva alla richiesta di svincolo del calciatore, sostenendo che “l’art. 109 delle NOIF facesse riferimento ad una fattispecie relativa ai “giovani dilettanti” con tesseramento pluriennale mentre il Mascagna risultava essere tesserato con vincolo annuale” ed inoltre adducendo “che non fosse possibile applicare nemmeno il principio dello svincolo per non aver preso parte alle prime 4 giornate in quanto il calciatore aveva preso parte alla gara di campionato Accademia Calcio Roma / Fiano Romano del 23.10.2022”.

Il Comitato Regionale Lazio, ritenendo fondata l’opposizione, rigettava la richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore.

Il calciatore quindi, tramite il proprio difensore munito di regolare procura, sottoscritta anche dai genitori del calciatore sedicenne, impugnava il provvedimento di rigetto del Comitato Regionale Lazio, davanti a Questo Tribunale, istaurando l’odierno procedimento, al quale, la società sportiva contro interessata, ritualmente avvisata, non si costituiva.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, all’udienza del 7 marzo 2023, accertata la corretta instaurazione del contraddittorio e udite le conclusioni del difensore del ricorrente, ha deciso sul ricorso proposto dal calciatore.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Onde comprendere l’erroneità della decisione impugnata va richiamata la norma in questione, secondo cui: “1. Il calciatore/calciatrice 'non professionista' e 'giovane dilettante', che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in 'lista di svincolo'. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”.

Il calciatore pertanto, per invocare il diritto allo svincolo per inattività, deve almeno dimostrare il congiunto verificarsi di due circostanze, ovvero che: 1. sia a disposizione della Società entro il 30 novembre; 2. la Società abbia disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4 dell’art. 109 NOIF).

La sussistenza di entrambi i presupposti è riscontrabile nel caso di specie ed invece appaiono infondate e prive di riscontro normativo e giurisprudenziale tutte le ragioni addotte dalla società sportiva, nell’ opposizione presentata al Comitato Regionale Lazio e richiamate in premessa.

La norma infatti, deve essere applicata a prescindere dalla durata, annuale o pluriennale, del tesseramento del calciatore. È chiaro infatti che, il dettato normativo non esclude dalla “tutela” i giovani calciatori con vincolo annuale. Una differente e più restrittiva interpretazione del testo normativo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il calciatore tesserato con vincolo annuale e il calciatore tesserato con vincolo pluriennale.

Si osservi inoltre che la norma, se fosse rivolta esclusivamente a tutelare coloro che abbiano un vincolo pluriennale, escludendo quindi i tesserati con vincolo annuale, non avrebbe fissato come termine iniziale, per la proposizione della richiesta di svincolo il compimento della quarta giornata di campionato. In tal senso e per tale ragione, avrebbe ben potuto, il calciatore, richiedere lo svincolo, immediatamente dopo la quarta giornata di campionato, in assenza di alcuna convocazione, purché a disposizione della società sportiva, fin dall’inizio del campionato.

Ed ancora, l’art. 31 NOIF nel fornire la qualificazione dei “ giovani” non li esclude certamente dalla tutela prevista dall’art. 109 NOIF ma, in linea con i principi generali dell’attività sportiva, tendenti a tutelare ed a favorire nel modo più ampio possibile lo sviluppo personale, psicologico e sportivo del giovane atleta, stabilisce soltanto - nell’interesse di quest’ultimo - il termine massimo di durata del vincolo con la società sportiva. Di contro, l’art. 109 NOIF non prevede alcun divieto allo svincolo per inattività dei “giovani” calciatori con vincolo annuale, lasciando quindi aperta la possibilità di accedere ai benefici da essa regolati, nel rispetto delle circostanze e dei presupposti indicati.

Ad ogni buona ragione, va anche osservato che, il legislatore sportivo, tende ovviamente a disciplinare l’attività del giovane atleta dilettante anche in ragione della sua età e del suo sviluppo fisico e mentale. Non a caso infatti, l’art 32 NOIF fa scaturire dal compimento, del 14°, del 16° e del 18° anno di età, degli effetti giuridici che possiamo definire “automatici” relativamente alla categoria di appartenenza (art. 32 n. 1 e n.2 NOIF).

Non può essere neppure trascurato il fatto che l’odierno ricorrente avesse già compiuto il 16° anno di età, all’inizio della stagione sportiva 2022/2023, circostanza che avrebbe potuto, senza ombra di smentita, qualificarlo, in sede di sottoscrizione di quest’ultimo tesseramento, avvenuto nel luglio del 2022 - quale “giovane dilettante”. Né può essere sottratto, all’importante tutela fornita dall’art. 109 NOIF, il giovane calciatore, per il mero fatto che gli venga attribuita, all’atto di sottoscrizione del tesseramento, una categoria (ex art. 27 NOIF e ss), diversa da quella che sostanzialmente avrebbe potuto ottenere in forza della normativa vigente che racchiude, tra l’8° e il 15° anno di età, la categoria “giovani”.

La decisione odierna, quindi, non può non tenere conto dell’età del calciatore ricorrente, prossimo al compimento del 17° anno di età e del danno che ne deriverebbe dall’impossibilità di praticare l’attività sportiva per l’ intera stagione in corso, laddove invece, anche in relazione al suo ruolo di gioco in squadra, che non trova evidentemente, facile collocazione nell’attuale compagine sportiva di appartenenza, meglio potrebbe essere immediatamente utilizzato, in altra società sportiva meno provvista di calciatori che occupano quel ruolo di gioco. Da cui il fondato e legittimo interesse del ricorrente ad ottenere lo svincolo.

Non ravvisando un interesse altrettanto valido della società sportiva, opponente peraltro solo nel corso del procedimento presso il CR e non anche nel presente giudizio, a mantenerlo inutilmente e non operativamente vincolato.

L’ulteriore circostanza addotta dalla società sportiva, a sostegno della propria opposizione, basata sul fatto che il calciatore, abbia partecipato - fino ad oggi - alla gara di campionato svoltasi in data 23 ottobre 2022 tra Accademia Calcio Roma e Fiano Romano, appare del tutto insufficiente a soddisfare il presupposto sancito dal primo comma dell’art. 109 NOIF, che impone, per il diniego dello svincolo, l’impiego del calciatore dilettante ad almeno quattro gare nel corso della stagione sportiva in corso, posto che, al compimento della quarta gara di campionato, l’atleta, a disposizione della squadra fin dall’inizio del campionato, potrà legittimamente ed immediatamente, chiederne lo svincolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Leonardo Mascagna e, per l’effetto, dichiara lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società SSD Accademia Calcio Roma arl, a far data dall’11 gennaio 2023, data di presentazione e ricezione della richiesta di svincolo.

Condanna la società SSD Accademia Calcio Roma arl al pagamento in favore del calciatore Leonardo Mascagna delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                                          Antonio Rinaudo

 

Depositato in data 17 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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