FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 273/AA del 09/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RUSCITTI US CAPISTRELLO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Remo RUSCITTI e della società US CAPISTRELLO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

REMO RUSCITTI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Capistrello A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 54 del 26.1.2023 del Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti contenente i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla gara Capistrello A.S.D. – Renato Curi Angolana s.r.l. disputata in data 22.1.2023 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo, a mezzo di un’intervista riportata su un “post” pubblicato sulla pagina della società U.S. Capistrello A.S.D. del social network “facebook”, il cui contenuto è stato riportato anche in un articolo pubblicato sulla testata giornalistica online “tuttocampo.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro;

US CAPISTRELLO ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Remo Ruscitti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Remo RUSCITTI e dal Sig. Francesco D’Amore, in qualità legale rappresentante, per conto della società US CAPISTRELLO ASD;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Remo RUSCITTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US CAPISTRELLO ASD;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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