FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 274/AA del 10/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BUSATTO US GOVERNOLESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 303 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro BUSATTO e della società US GOVERNOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
PIETRO BUSATTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Governolese, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 16.10.2022 ed al termine della gara Pro Palazzolo – Governolese, valevole per il girone D del campionato di Promozione della Lombardia vinta dalla società ospitante, danneggiato il lettino dei massaggi posto nello spogliatoio riservato alla sua squadra, battendo violentemente le mani sullo stesso e provocando la rottura della testiera;
US GOVERNOLESE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro Busatto;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro BUSATTO, e dal Sig. Fabio Bronzatti, in qualità legale rappresentante, per conto della società US GOVERNOLESE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Pietro BUSATTO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società US GOVERNOLESE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.