FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 276/AA del 13/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GRADASSI SIGNORINI NAVARRA R. NAVARRA B. BOSCHETTI FLAVI US CITTA DI PONTEDERA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 271 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero GRADASSI, Rossano SIGNORINI, Rosettano NAVARRA, Bruno NAVARRA, Alessandra BOSCHETTI, Vincenzo FLAVI, e della società U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO GRADASSI, Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l. dal 16/06/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis e comma 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l. affinché venissero prodotte nei termini alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), la comunicazione relativa all’intervenuto acquisto, da parte della Navarra S.p.A., delle proprie quote, in precedenza detenute dalla Menkent S.r.l., perfezionatosi il 1° luglio 2022, nonché la tardività della presentazione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F, con riferimento a Flavi Vincenzo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante di Navarra S.p.A., essendo emersa, dalle verifiche camerali, l’assunzione di tale carica dal 12 luglio 2022; Boschetti Alessandra, Amministratrice unica di Nagin S.r.l.; Navarra Rosettano, già titolare di una quota pari al 24% di Navarra S.p.A. nonché del 70% della sua controllata Nagin S.r.l.; Navarra Bruno, già titolare d’una quota pari al 24% di Navarra S.p.A.; i quali, a seguito dell’acquisto di azioni proprie da parte della Navarra S.p.A., sono divenuti titolari di quote e/o di poteri di rappresentanza nell’ambito di società che hanno accresciuto la loro partecipazione indiretta al capitale della società sportiva in misura superiore al 10%;

ROSSANO SIGNORINI, Vice Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l. dal 16/06/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis e comma 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art.20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l. affinché venissero prodotte nei termini alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), la comunicazione relativa all’intervenuto acquisto, da parte della Navarra S.p.A., delle proprie quote, in precedenza detenute dalla Menkent S.r.l., perfezionatosi il 1° luglio 2022, nonché la tardività della presentazione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F, con riferimento a Flavi Vincenzo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante di Navarra S.p.A., essendo emersa, dalle verifiche camerali, l’assunzione di tale carica dal 12 luglio 2022; Boschetti Alessandra, Amministratrice unica di Nagin S.r.l.; Navarra Rosettano, già titolare di una quota pari al 24% di Navarra S.p.A. nonché del 70% della sua controllata Nagin S.r.l.; Navarra Bruno, già titolare d’una quota pari al 24% di Navarra S.p.A.; i quali, a seguito dell’acquisto di azioni proprie da parte della Navarra S.p.A., sono divenuti titolari di quote e/o di poteri di rappresentanza nell’ambito di società che hanno accresciuto la loro partecipazione indiretta al capitale della società sportiva in misura superiore al 10%;

ROSETTANO NAVARRA, già titolare del 24% delle quote della Navarra S.p.a., socia della U.S. Città di Pontedera S.r.l., nonché del 70% della sua controllata Nagin s.r.l., il quale, a seguito dell’acquisto di azioni proprie da parte della Navarra S.p.A., è divenuto titolare di quote e/o di poteri di rappresentanza nell’ambito di società che hanno accresciuto la sua partecipazione indiretta al capitale della società sportiva in misura superiore al 10%, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20bis, delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F.;

BRUNO NAVARRA, già titolare del 24% delle quote della Navarra S.p.a., socia della U.S. Città di Pontedera S.r.l., il quale, a seguito dell’acquisto di azioni proprie da parte della Navarra S.p.A., è divenuto titolare di quote e/o di poteri di rappresentanza nell’ambito di società che hanno accresciuto la sua partecipazione indiretta al capitale della società sportiva in misura superiore al 10%, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.;

ALESSANDRA BOSCHETTI, Amministratore Unico della Nagin s.r.l., la quale, a seguito dell’acquisto di azioni proprie da parte della Navarra S.p.A., è divenuta titolare di quote e/o di poteri di rappresentanza nell’ambito di società che hanno accresciuto la sua partecipazione indiretta al capitale della società sportiva in misura superiore al 10%:, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.;

VINCENZO FLAVI, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Navarra S.p.A. il quale, a seguito dell’acquisto di azioni proprie da parte della Navarra S.p.A., è divenuto titolare di quote e/o di poteri di rappresentanza nell’ambito di società che hanno accresciuto la sua partecipazione indiretta al capitale della società sportiva in misura superiore al 10%, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.;

U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra menzionata; nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piero GRADASSI, in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L., e dai Sig.ri Rossano SIGNORINI, Rosettano NAVARRA, Bruno NAVARRA, Alessandra BOSCHETTI, Vincenzo FLAVI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Piero GRADASSI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rossano SIGNORINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rosettano NAVARRA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Bruno NAVARRA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Alessandra BOSCHETTI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo FLAVI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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