FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 278/AA del 14/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GASPERINI NDIAYE ACD NUOVA BOLGIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 214 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio GASPERINI, Babacar NDIAYE, e della società A.C.D. NUOVA BOLGIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
CLAUDIO GASPERINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Nuova Bolgiano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Babacar Ndiaye non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.C.D. Nuova Bolgiano in data 15.9.2022;
BABACAR NDIAYE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Sesto FC, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 15.9.2022 una richiesta di tesseramento per la società A.C.D. Nuova Bolgiano, nonostante fosse già tesserato per la stessa stagione sportiva per la società A.S.D. Atletico Sesto FC;
A.C.D. NUOVA BOLGIANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig, Claudio GASPERINI all’epoca dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio GASPERINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. NUOVA BOLGIANO, e dal Sig. Babacar NDIAYE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Claudio GASPERINI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Babacar NDIAYE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. NUOVA BOLGIANO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.