FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 281/AA del 15/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CIANCIARUSO DI RUSSO LA VALLE ASD SOLIDAL FORM…

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 294 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro CIANCIARUSO, Luca DI RUSSO, Bruno LA VALLE e della società A.S.D. SOLIDALE FORMIA 2018, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANDRO CIANCIARUSO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Solidale Formia 2018, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Solidale Formia 2018, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Bruno La Valle, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle file della squadra schierata dalla A.S.D. Solidale Formia 2018, alla gara amichevole ASD Scauri Marina- Solidale Formia 2018 del 24 settembre 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

LUCA DI RUSSO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Solidale Formia 2018, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole ASD Scauri Marina- Solidale Formia 2018 del 24 settembre 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Solidale Formia nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Bruno La Valle, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

BRUNO LA VALLE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Solidale Formia 2018, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla A.S.D. Solidale Formia 2018, alla gara amichevole ASD Scauri Marina - Solidale Formia 2018 del 24 settembre 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. SOLIDALE FORMIA 2018, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sandro CIANCIARUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SOLIDALE FORMIA 2018, e dai Sig.ri Luca DI RUSSO e Bruno LA VALLE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Sandro CIANCIARUSO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Luca DI RUSSO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Bruno LA VALLE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione nel campionato di competenza per la società A.S.D. SOLIDALE FORMIA 2018;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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