DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 07.03.2023 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 18/ 2/2023 AVEZZANO CALCIO AR.L. – CHIETI F.C. 1922 S.R.L.

gara del 18/ 2/2023 AVEZZANO CALCIO AR.L. - CHIETI F.C. 1922 S.R.L.

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla SS CHIETI FC 1922 SRL, con il quale si chiede sia inflitta alla SSD AVEZZANO CALCIO ARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "fuori quota" per la partecipazione al Campionato Nazionale "Juniores Under 19"; - esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della SSD AVEZZANO CALCIO ARL risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano: - il n. 1 Luciani Samuele, nato il 16.06.2003; - il n. 4 Alonzi Antonio, nato il 25.09.2003; - il n. 11 Cisse Pape Oumar, nato 04.12.2002; - rilevato che, al 6° minuto del secondo tempo la SSD AVEZZANO CALCIO ARL procedeva alla sostituzione, prima di tre, del n. 11, Cisse Pape Oumar (classe 2002) con il n. 13 Scalesciani Manuel, nato il 07.01.2003 (classe 2003); - rilevato che la sostituzione effettuata al 6° del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara e con la sola eccezione della fase finale del Campionato Nazionale Juniores Under 19, fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", così come previsto dal C.U. n.1, stagione sportiva 2022/2023 del Dipartimento Interregionale, il quale espressamente stabilisca che l'inosservanza della disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara.

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SSD AVEZZANO CALCIO ARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

 

 

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