C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 11/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 28/2022-2023 a seguito del reclamo n. 29 promosso dalla A.S.D. MALTIGNANO CALCIO in data 23/12/2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore AGOSTINELLI LUCA applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 21/12/2022

DECISIONE   N. 28/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 29 promosso dalla A.S.D. MALTIGNANO CALCIO in data 23/12/2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore AGOSTINELLI LUCA applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 21/12/2022,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- esaminato il reclamo;

- preso atto della rinuncia alla richiesta audizione da parte della società reclamante;

- letti tutti gli atti;

- relatore Giovanni Spanti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore AGOSTINELLI LUCA “ per aver tentato di colpire con un calcio un avversario in reazione a un fallo subito- “: contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD MALTIGNANO CALCIO, chiedendo una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va accolto con riduzione della squalifica a due giornate di gara in quanto in base a quanto rapportato dal direttore di gara il comportamento messo in atto dal calciatore va inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 39 CGS ( condotta gravemente antisportiva ).

                                                                          P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore AGOSTINELLI LUCA a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 gennaio 2023.

 

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