C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 07/02/2023 – Delibera DECISIONE N. 33/2022-2023 a seguito del reclamo n. 33 promosso dalla A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI in data 19/01/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore MATTEO MARTINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 11/01/2023,

DECISIONE   N. 33/2022-2023

a seguito del reclamo n. 33 promosso dalla A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI in data 19/01/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore MATTEO MARTINI  applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 11/01/2023,                                                              

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Valentina Pupo,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 (cinque) gare al calciatore MATTEO MARTINI “Per aver tenuto un comportamento gravemente irriguardoso  nei confronti dell’arbitro, consistito nell’aver attinto con uno sputo le calzature del direttore di gara“.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD PRO CALCIO ASCOLI, richiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità del comportamento tenuto nell’occasione dal proprio tesserato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo, essendo pervenuto alla segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in data 19 gennaio 2023, quando era scaduto il termine previsto dall’art. 76 C.G.S., trasmesso dalla Delegazione di Ascoli Piceno al quale erroneamente la reclamante aveva inviato il ricorso.

La predetta norma indica specificamente che il reclamo deve essere inviato entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione “ presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale “ e tale adempimento non è stato effettuato dalla reclamante.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all’art. 76 C.g.s.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 30 gennaio 2023.

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