C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 22/02/2023 – Delibera DECISIONE N. 35/2022-2023 a seguito del reclamo n. 35 promosso dalla A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA in data 10/02/2023 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 e della inibizione fino al 21/02/2023 del dirigente MASSIMO TERRIBILI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 07/02/2023

DECISIONE   N. 35/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 35 promosso dalla A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA  in data 10/02/2023 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 e della inibizione fino al 21/02/2023 del dirigente MASSIMO TERRIBILI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 07/02/2023                                                                                                                                                                                  

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha deliberato “ di infliggere alla società UNIONE PIAZZA IMMACOLATA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; di inibire sino al 21.02.2023 il dirigente accompagnatore ufficiale della società PRO CALCIO ASCOLI sig. TERRIBILI MASSIMO; “: ciò in quanto risultava che la società sanzionata aveva schierato in campo il calciatore  Riccitelli Leonardo “ non … regolarmente tesserato alla data dell’incontro. “

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD UNIONE PIAZZA IMMACOLATA che ha richiesto l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo, sostenendo che il calciatore era stato regolarmente tesserato prima della disputa della gara.

Alla luce di ciò, la Corte ha chiesto una attestazione in relazione alla regolarità o meno del tesseramento del predetto calciatore alla data della gara in questione all’Ufficio Tesseramento il quale ha certificato che alla data del 6.2.2023 “ il calciatore RICCITELLI LEONARDO, come sopra meglio indicato alla data richiesta risulta TESSERATO”.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

In base a quanto attestato dall’Ufficio Tesseramento il reclamo va accolto con annullamento della delibera, ripristino del risultato conseguito in campo di UNIONE PIAZZA IMMACOLATA 2 – PORTA ROMANA 0 e annullamento della sanzione della inibizione applicata al dirigente TERRIBILI MASSIMO.

                                                                          P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 febbraio 2023.

 

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