C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 02/03/2023 – Delibera – DECISIONE N. 36/2022-2023 a seguito del reclamo n. 36 promosso dalla A.P.D. CASTORANESE in data 16/02/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 30/06/2023 del calciatore CURRI KLINTIS applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 14/02/2023 , – esaminato il reclamo

DECISIONE   N. 36/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 36 promosso dalla A.P.D. CASTORANESE in data 16/02/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 30/06/2023 del calciatore CURRI KLINTIS applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 14/02/2023 ,                                                                                                                                                                                                                                            

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore CURRI KLINTIS  la sanzione sportiva della squalifica fino al 30/6/2023 “ per essersi reso responsabile, a gioco fermo, di condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario di particolare gravità. Nello specifico la condotta si estrinsecava in una violenta testata al volto dell’avversario che causava, a quest’ultimo, una copiosa fuoriuscita di sangue tanto da rendersi necessario, per i soccorsi, l’intervento dell’autoambulanza con una sospensione del gioco protrattasi per 9 minuti.”.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la APD CASTORANESE che ha richiesto l’annullamento della delibera o quanto meno una riduzione della squalifica, sostenendo che il proprio calciatore aveva messo in atto il comportamento sanzionato, reagendo alle provocazioni messe in atto nei suoi confronti dall’avversario che avrebbe provato a dargli diversi pugni, che lo avrebbe apostrofato con frasi razziste e che avrebbe dato lui una testata all’antagonista.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Dalla lettura del rapporto dell’arbitro che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti si evince che il calciatore sanzionato ha messo in essere una condotta particolarmente violenta nei confronti dell’avversario, mentre non risulta emergere che ciò sia avvenuto in reazione ad una provocazione ricevuta.

La sanzione va però ridotta nei termini indicati nel dispositivo in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo collegio, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al calciatore in questione, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore CURRI KLINTIS al 16/04/2023.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 febbraio 2023.

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