C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 184 del 16/03/2023 – Delibera – DECISIONE N. 39/2022-2023 a seguito del reclamo n. 39 promosso dalla A.S.D. NUOVA OTTRANO ‘98 in data 05/03/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate ai calciatori BIANCHI ANDREA e GALEAZZO MICHELE applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 97 C5 del 01/03/2023

DECISIONE   N. 39/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 39 promosso dalla A.S.D. NUOVA OTTRANO ‘98 in data 05/03/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate ai calciatori BIANCHI ANDREA e GALEAZZO MICHELE applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 97 C5 del 01/03/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- esaminato il reclamo;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- letti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per 4 gare ciascuno ai calciatori BIANCHI ANDREA “ Per aver insultato e minacciato l’arbitro strattonandolo con forza dopo averlo afferrato per un braccio.  “ e GALEAZZO MICHELE “ Per aver a fine partita offeso il direttore di gara e nel contempo per averlo spinto sul petto con una mano facendolo arretrare di qualche passo. “

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la ASD NUOVA OTRANO, sostenendo che nell’occasione i propri tesserati si erano resi protagonisti soltanto di “proteste vibranti, ovviamente censurabili ma che non sono mai sfociate in una minaccia… “ e ciò senza alcun contatto fisico con il direttore di gara; alla luce di ciò, è stata richiesta la riduzione delle squalifiche in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

Alla richiesta audizione la società ha ribadito quanto esposto nel reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

          Il reclamo va respinto.

          La lettura del rapporto dell’arbitro che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti dimostra che i calciatori sanzionati hanno messo in essere la condotta prevista dall’art. 36, comma 1, lettera b), sanzionata nel minimo con 4 gare di squalifica, in quanto entrambi hanno messo in atto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata anche con un contatto fisico con l’arbitro in quanto il BIANCHI “ mi afferrava il braccio destro strattonandomi con forza. “ed il GALEAZZO “  con forza mi metteva una mano sul petto facendomi indietreggiare di qualche passo. “.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. NUOVA OTTRANO ’98.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 marzo 2023.

 

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