C.R. MARCHE – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 12/12/2022 – Delibera – Decisione n. 6/TFT 2022/2023 relativa al deferimento n. 12319/54 pfi 22-23 PM/ps del 15 novembre 2022 ha pronunciato a seguito del deferimento n. 12319/ pfi 22-23 PM/ps del 15 novembre 2022 a carico dei sigg. a carico dei sigg.ri NICOLA ANDREOLI, RAFFAELE RAMA, CRISTIAN ROMAGNOLI, FEDERICO MASSI, MARCO ORLANDI, ALIJI NEIM e la società A.S.D. VOLANTE la seguente decisione

Decisione n. 6/TFT 2022/2023 relativa al

deferimento n. 12319/54 pfi 22-23 PM/ps del 15 novembre 2022

 

 ha pronunciato a seguito del deferimento  n. 12319/ pfi 22-23 PM/ps del 15 novembre 2022 a carico dei sigg. a carico dei sigg.ri NICOLA ANDREOLI, RAFFAELE RAMA, CRISTIAN ROMAGNOLI, FEDERICO MASSI, MARCO ORLANDI, ALIJI NEIM e la società A.S.D. VOLANTE  la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 15 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. il sig. Nicola Andreoli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Volante, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Aliji Neim nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 -2022: Monte Porzio calcio – Volante del 9.10.2021, Volante – Novilara Calcio del 16.10.2021,Cesane – Volante del 23.10.2021, Olimpya Villa Palombara – Volante del 6.11.2021, Volante – RealMombaroccio del 13.11.2021, Tre Ponti – Volante del 20.11.2021, Volante – Maroso Mandolfo del 27.11.2021, Volante – Virtus Castelvecchio del 30.11.2021, I.E.S. Dini – Volante del 5.12.2021, Volante – S. Angelo dell’11.12.2021, Nuova Bedosti – Volante del 18.12.2021, Volante – Monte Porzio Calcio del 19.2.2022, Novilara – Volante del 27.2.2022, Volante – Cesane del 16.3.2022, Volante – Olimpya Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio – Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mandolfo – Volante del 10.4.2022, Volante – I.E.S. Dini del 15.4.2022, Volante – Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante – Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro – Volante del 14.5.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore svolgesse il ruolo di assistente dell’arbitro in occasione delle gare Babbucce - Volante del 5.2.2022 e Virtus Castelvecchio - Volante del 13.3.2022,entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. Raffaele Rama, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Monte Porzio Calcio – Volante del 9.10.2021, Volante – Novilara Calcio del 16.10.2021, Cesane –Volante del 23.10.2021, Olimpya Villa Palombara – Volante del 6.11.2021, Volante – Real Mombaroccio del 13.11.2021, Tre Ponti – Volante del 20.11.2021, Volante – Maroso Mandolfo del 27.11.2021, Volante – Virtus Castelvecchio del 30.11.2021, I.E.S. Dini – Volante del 5.12.2021, Volante – S. Angelo dell’11.12.2021, Nuova Bedosti – Volante del 18.12.2021, Babbucce – Volante del 5.2.2022, Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante – Cesane del 16.3.2022, Volante – Olimpya Villa Palombara del 19.3.2022, Volante – Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante – Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro – Volante del 14.5.2022;

3. il sig. Cristian Romagnoli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Volante – Monte Porzio Calcio del 19.2.2022 e Real Mombaroccio – Volante del 26.3.2022, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4. il sig. Federico Massi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quantodisposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della garaMaroso Mandolfo – Volante del 10.4.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

5. il sig. Marco Orlandi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Volante – Treponti del 2.4.2022 e Volante - Ies Dini del 15.4.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

6. il sig. Aliji Neim, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codicedi Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Volante:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, dall’art. 43, comma 1, e dall’art. 63, comma 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva: Monte Porzio calcio – Volante del 9.10.2021, Volante – Novilara Calcio del 16.10.2021, Cesane – Volante del 23.10.2021, Olimpya Villa Palombara – Volante del 6.11.2021, Volante – Real Mombaroccio del 13.11.2021, Tre Ponti – Volante del 20.11.2021, Volante – Maroso Mandolfo del 27.11.2021, Volante – Virtus Castelvecchio del 30.11.2021, I.E.S. Dini – Volante del 5.12.2021, Volante – S. Angelo dell’11.12.2021, Nuova Bedosti – Volante del 18.12.2021, Volante – Monte Porzio Calcio del 19.2.2022, Novilara – Volante del 27.2.2022, Volante – Cesane del 16.3.2022, Volante – Olimpya Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio – Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mandolfo – Volante del 10.4.2022, Volante – I.E.S. Dini del 15.4.2022, Volante – Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante – Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro – Volante del 14.5.2022; nonché per aver svolto il ruolo di assistente dell’arbitro in occasione della gara Babbucce - Volante del 5.2.2022, valevole per il Campionato Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, senza averne titolo perché non tesserato;

7.società A.S.D. Volante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Andreoli, Raffaele Rama, Cristian Romagnoli, Federico Massi, Marco Orlandi ed Aliji Neim, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con provvedimento del 15 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza ed il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nelle imputazioni del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore in questione alla vicenda sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori che vengono  fatti scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

 Nella determinazione delle altre sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza di questo tribunale risultano eque e congrue le sanzioni comminate nel dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

  • al sig. NICOLA ANDREOLI inibizione per 4 (quattro) mesi
  • al sig. RAFFAELE RAMA inibizione per 2 (due) mesi  
  • al sig. CRISTIAN ROMAGNOLI inibizione per 10 (dieci) giorni
  • al sig. FEDERICO MASSI inibizione per 10 (dieci) giorni
  • al sig. MARCO ORLANDI inibizione per 20 (venti) giorni
  • al sig. ALIJI NEIM ammonizione
  • alla società A.S.D.  VOLANTE ammenda di € 300,00 (trecento/00)

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

  Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 5 dicembre 2022.

                                                                                       
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