C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 01/08/2022 – Delibera – Relativamente agli atti di deferimento della Procura Federale – rispettivamente datati 1 e 5 luglio 2022 – promossi a carico: a. del Sig. Giuseppe DE CAGNA, in qualità di dirigente dell’ASD De Cagna 2010 Otranto; b. dell’ASD De Cagna 2010 Otranto.

Relativamente agli atti di deferimento della Procura Federale - rispettivamente datati 1 e 5 luglio 2022 - promossi a carico: a. del Sig. Giuseppe DE CAGNA, in qualità di dirigente dell’ASD De Cagna 2010 Otranto; b. dell’ASD De Cagna 2010 Otranto.

PREMESSA

Con distinti atti di deferimento, rispettivamente datati 1 e 5 luglio 2022, la Procura Federale promuoveva azione disciplinare sia nei confronti del Sig. Giuseppe DE CAGNA - quale dirigente, all’epoca dei fatti contestati, dell’ASD De Cagna 2010 Otranto - per violazione degli artt. 4, I° comma, 18 e 23 I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, sia nei confronti della citato sodalizio sportivo per violazione dell’art. 6, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, nel corso dell’attività istruttoria, aveva accertato che il Sig. DE CAGNA aveva proferito su proprio profilo Facebook e sul portale della testata giornalistica “Salentosport.net”, le seguenti frasi: “Alla luce di quanto accaduto al calcio pugliese in questi anni, anche e soprattutto a causa dell’ormai assente confronto tra società e vertici federali, era normale che arrivasse la “condanna”. Prendo atto della stessa, avessi voluto spiegare le mie ragioni e cercare una inutile strategia di difesa, avrei preso parte al dibattimento, ma lottare dinanzi a un finale già scritto, non ha senso. Prendo atto di essere ormai fuori posto in una realtà nella quale tanto non va bene a molti ma, alla fine, nessuno si impegna per cambiare le cose. (...) Auspico una “rivoluzione” e che tutti, presidenti della società e federazione, remino nella stessa direzione (...) Che le società diventino protagoniste del loro stesso futuro e non soltanto un’assicurazione per l’oggi e il domani di qualche dirigente federale che non ha a cuore il calcio. (...)”. Tali espressioni, sempre a mente della prospettazione della Procura Federale, erano da ritenersi obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro propri del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, del medesimo Comitato, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso intesa. Inoltre, osservava la Procura Federale, tali dichiarazioni - rese in commento a provvedimento sanzionatorio emesso da questo Tribunale Federale - pubblicato nel Comunicato Ufficiale nr. 141 del 30.5.2022 - costituivano recidiva specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva. Riteneva, inoltre, la Procura Federale che da tali atti e comportamenti conseguisse la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, I° comma, del Codice Giustizia Sportiva della società ASD De Cagna 2010 Otranto, per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. DE CAGNA Giuseppe, in qualità di vice presidente dotato di poteri di rappresentanza. Il processo veniva discusso all’udienza del 25 luglio 2022, ove compariva il solo rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Di Ponzio - che concludeva con la seguente richiesta di sanzioni disciplinari: a. al Sig. DE CAGNA Giuseppe inibizione per mesi 6 ed ammenda pari ad € 800,00; b. all’ASD De Cagna 2010 Otranto ammenda di € 800,00. L’ASD De Cagna 2010 Otranto, non comparsa in udienza, faceva però pervenire all’attenzione di codesto Tribunale propria “Memoria difensiva”, datata 21 luglio 2022, in cui sosteneva che le dichiarazioni del Sig. Giuseppe DE CAGNA erano state diffuse esclusivamente sul proprio profilo social personale, senza alcun coinvolgimento o adesione da parte della stessa e che, comunque, all’epoca dei fatti - 31.5.2022 - questi non rivestisse, in forza delle dimissioni irrevocabili comunicate ed accettate in pari data dall’assemblea straordinaria della società, alcuna carica dirigenziale. Per tali motivi, pertanto, richiedeva il proscioglimento dei capi di imputazione ascritti. All’esito della Camera di Consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 10 del 25.7.2022.

MOTIVAZIONE Le frasi attribuite al Sig. Giuseppe DE CAGNA, sebbene non siano state contestate dagli incolpati - e dunque siano sicuramente riferibili allo stesso - non appaiono idonee a ledere il prestigio ed il decoro propri del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, del medesimo Comitato, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso intesa. Invero, sebbene i commenti del Sig. Giuseppe DE CAGNA abbiano un evidente intento accusatorio nei confronti delle istituzioni federali citate, deve rimarcarsi come queste non abbiano travalicato il diritto di critica e di opinione costituzionalmente garantiti nel nostro ordinamento. Per pacifico insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cassazione nr. 748/1999) il diritto di critica, indubbiamente riconosciuto a ciascun cittadino in base all'art. 21 della Costituzione, non può oltrepassare limiti ben precisi. In particolare il diritto di critica - che si concretizza nella manifestazione di opinioni - può anche non essere obiettivo, ma deve pur sempre corrispondere ad un interesse alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato. In realtà, la critica negativa dell’operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l’argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. Rimangono punibili esclusivamente quelle espressioni che la giurisprudenza definisce “gratuite”, nel senso di non necessarie all’esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti (cfr. Cassazione nr. 38448/2001). Ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione: è il c.d. uso dell’argumentum ad hominem, inteso ad esempio a screditare l’avversario mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie. In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell’uomo e, per sua natura, non può essere che soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta (cfr. Cassazione nr. 5947/1997). I limiti giurisprudenziali alla liceità dell’esercizio di tale diritto sono ormai da tempo individuati in quelli di rilevanza sociale del fatto e di continenza espressiva. Nel primo caso, è indubbio che il fatto oggetto della critica abbia una rilevanza sociale non solo all’interno del mondo degli addetti ai lavori ma, anche, di tutti i numerosi appassionati di calcio dilettantistico e, quindi, sicuramente avente rilevanza sociale. Quanto al principio di continenza il linguaggio utilizzato, seppur fortemente critico, non appare scorretto ove anche si consideri quanto segue. Le dichiarazioni propalate dal Sig. DE CAGNA devono infatti leggersi nella loro interezza e non focalizzate solo nelle parti riportate nell’atto di deferimento; dalla lettura delle dichiarazioni rese, così come possono per intero leggersi perché allegate all’atto di deferimento, si evince come il DE CAGNA si auguri l’innesto nel “calcio pugliese (...) di persone e idee nuove per ripartire, grazie alle sue enormi possibilità” e, a tal proposito, auspica “una rivoluzione (...) nella convinzione certa che una parte ha bisogno dell’altra per andare avanti e accettare nuove sfide”, per poi concludere il proprio intervento con “Il nostro è uno sport meraviglioso, l’auspicio è che possa tornare presto e per sempre al suo splendore originario”. La critica in definitiva deve concretizzarsi da un lato in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale. Al contrario e, conseguentemente, il limite per l’esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l’agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. Sulla base dei principi appena enunciati, non ritiene dunque questo Tribunale che le frasi proferite dal Sig. DE CAGNA integrino le ipotesi di violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, che la Procura Federale ha evidenziato nel proprio atto di deferimento. Rimane assorbita ogni altra questione attinente alla responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, I° comma del Codice Giustizia Sportiva, della società ASD De Cagna 2010 Otranto.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall’art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame DELIBERA 8) di prosciogliere il sig. Giuseppe De Cagna dai capi di incolpazione a lui ascritti; 9) di prosciogliere la società A.S.D. De Cagna 2010 Otranto dai capi di incolpazione ad essa ascritti.

 

 

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