C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 10/08/2022 – Delibera – nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota dell’11 luglio 2022 (prot. 774/5 49 pfi. 21/22 PM/ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti: sig.ra Angela Surano, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Eurosport Academy Brindisi,sig. Pietro Luigi Laghezza, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Carovigno Football Club, sig. Rocco Ferrarese, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Arsenal Taranto, sig.ra Crocifissa Galeone, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Virtus Grottaglie, sig. Giuseppe Rogante, all’epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva Dilettantistica Mottola. sig. Enver Doci, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Virtus Manduria, sig. Massimo Latorrata, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Virtus Massafra, sig. Luigi Cardinale, all’epoca dei fatti Presidente della società Giallorossi Aradeo, tutti per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata preventivamente richiesta l’autorizzazione federale per l’organizzazione e la realizzazione del “1^ Trofeo Crema Caffè”, tenutosi in data 20.3.2022 presso il Nuovo Centro Sportivo l’Eredità di Grottaglie (TA), al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società; ASD Eurosport Academy, ASD Carovigno Football Club, ASD Arsenal Taranto, ASD Real Virtus Grottaglie, POL.D. Mottola, ASD Virtus Manduria, ACD Virtus Massafra, ASD Giallorossi Aradeo, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.

nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota dell'11 luglio 2022 (prot. 774/5 49 pfi. 21/22 PM/ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti: sig.ra Angela Surano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Eurosport Academy Brindisi,sig. Pietro Luigi Laghezza, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Carovigno Football Club, sig. Rocco Ferrarese, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Arsenal Taranto, sig.ra Crocifissa Galeone, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Virtus Grottaglie, sig. Giuseppe Rogante, all'epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva Dilettantistica Mottola. sig. Enver Doci, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Virtus Manduria, sig. Massimo Latorrata, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Virtus Massafra, sig. Luigi Cardinale, all'epoca dei fatti Presidente della società Giallorossi Aradeo, tutti per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata preventivamente richiesta l'autorizzazione federale per l'organizzazione e la realizzazione del "1^ Trofeo Crema Caffè", tenutosi in data 20.3.2022 presso il Nuovo Centro Sportivo l’Eredità di Grottaglie (TA), al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società; ASD Eurosport Academy, ASD Carovigno Football Club, ASD Arsenal Taranto, ASD Real Virtus Grottaglie, POL.D. Mottola, ASD Virtus Manduria, ACD Virtus Massafra, ASD Giallorossi Aradeo, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.

FATTO Il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 549 pfi 21-22, avente ad oggetto "Accertamenti in ordine all'organizzazione del 1^ Trofeo Crema caffè da tenersi in data 20.3.2022 presso il “Nuovo Centro Sportivo l’Eredità” sito in Grottaglie (TA), in assenza della necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile Scolastico FIGC", esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti interessate, rilevato altresì che alcune persone oggetto di indagini - e le rispettive società di appartenenza - avevano richiesto di definire le loro posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e che i relativi accordi erano stati trasmessi al Presidente Federale per il perfezionamento dell'iter di definizione, deferiva i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente riportate e l’ 11 luglio 2022 trasmetteva il relativo atto, prot. 774/549 pfi. 21/22 PM/ag, che qui si abbia per integralmente trascritto, al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia e a tutti i su elencati incolpati. Il Tribunale Federale territoriale per la Puglia fissava l’udienza per il giorno 1 agosto 2022, nella quale compariva l'avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, nonché i sigg.ri Giuseppe Rogante ed il sig. Franco di Bello, in rappresentanza della società POL. D. Mottola. L'avv. Raffaele Di Ponzio, preliminarmente, comunicava l'avvenuto patteggiamento, ex art. 127 C.G.S., con l’ unica società presente in udienza ed il suo legale rappresentante, sulla base delle sanzioni di cui appresso: 1) per il sig. Giuseppe Rogante inibizione di 3 mesi, mentre per la società POL. D. Mottola ammenda di € 600,00.

Per gli altri deferiti la Procura Federale, dopo breve discussione, insisteva per la declaratoria della loro responsabilità chiedendo, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni: inibizione di 4 mesi cadauno per tutti i Presidenti ed ammenda di € 900,00 cadauna per le rispettive società. Il Tribunale si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale - ex art. 127, comma 3, del C.G.S. – in merito agli accordi raggiunti tra la Procura Federale e il sig. Rogante Giuseppe, anche quale Presidente della POL. D. Molfetta, reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, con conseguente dichiarazione di efficacia delle stesse. Per la posizione di tutti gli altri deferiti, preliminarmente va evidenziato che i fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nella copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge, in modo inequivoco, che tutti i soggetti interessati dal presente giudizio, in sede di audizione, hanno ammesso la partecipazione delle rispettive società, con una o più squadre, al torneo di calcio in questione, pur non sapendo che non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC. È di solare evidenza che la condotta tenuta dagli incolpati integra appieno le fattispecie loro contestate e che, pertanto, risulta provata la loro responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché delle società rispettivamente rappresentate, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Pur tuttavia il Tribunale ritiene che la condotta tenuta in sede di audizione da parte di tutti i responsabili impone, ex art. 13, lettera e) del Codice di Giustizia Sportiva, l'attenuazione della sanzione - che si quantifica nella misura di 4 mesi di inibizione per ogni Presidente e di € 700,00 per ogni società deferita. Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede: 1) dichiara efficace ex art. 127 comma 3 C.G.S. la richiesta di patteggiamento del sig. Giuseppe Rogante – che prevede la sua inibizione per mesi 3 e l’ammenda di € 600,00 a carico della società POL. D. Mottola; 2) commina ai sigg. Angela Surano, Pietro Luigi Laghezza, Rocco Ferrarese, Crocifissa Galeone, Enver Doci, Massimo Latorrata, e Luigi Cardinale l’inibizione di mesi 4; 3) commina alle società ASD Eurosport Academy, ASD Carovigno Football Club, ASD Arsenal Taranto, ASD Real Virtus Grottaglie, ASD Virtus Manduria, ACD Virtus Massafra, ASD Giallorossi Aradeo l’ammenda di € 700,00.

 

 

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