F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 176/CSA pubblicata del 22 Marzo 2023 – Torino F.C. S.p.A.

Decisione n. 176/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 203/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Stefano Azzali – Componente (relatore)

Daniele Cantini – Componente 

Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 203/CSA/2022-2023, proposto dalla società Torino F.C. S.p.A. in data 13.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 161 dell’1.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.03.2023, l’Avv. Stefano Azzali e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Torino F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 161 dell’01.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Juventus/Torino del 28.02.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) C.G.S.”

La società Torino F.C. S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo con preannuncio di reclamo, depositato in data 03.03.2023.

La parte reclamante ritiene la sanzione irrogata eccessivamente afflittiva, anche in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto della circostanza - ad avviso della reclamante, decisiva e determinante, come da consolidata giurisprudenza di settore - che la gara si svolgeva in campo esterno alla stessa e, come tale, fuori dal suo controllo e da qualsivoglia suo possibile intervento preventivo e repressivo (esclusivamente spettante, invero, alla società ospitante). Spetta infatti al Club che ospita la gara operare un controllo dei varchi, monitorare la gestione degli angoli ristoro, verificare il rispetto delle regole di sicurezza.

A ciò si aggiunga il fatto, a sua volta non tenuto in congrua considerazione dal Giudice Sportivo, che la reclamante ha posto in essere – per quanto di sua competenza – una attività cautelativa e preventiva precedente lo svolgimento della gara in oggetto, ex art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S., concretizzatasi in una richiesta di prevenzione e controllo inviata alla società ospitante (e per conoscenza alla Questura di Torino, alla Procura Federale e a Giudice Sportivo) in data 28 febbraio 2023. In tale richiesta, la società reclamante invitava la società ospitante a svolgere – fra le varie azioni richieste - attenti controlli all’ingresso del settore riservato ai tifosi ospiti (anche attraverso perquisizioni personali) e a garantire un effettivo distanziamento delle due tifoserie, offrendo la collaborazione della propria struttura organizzativa e mettendo a disposizione risorse umane e finanziarie (la retribuzione straordinaria riconosciuta al proprio Supporter Liason Officer), avendo  in questo modo adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti come quelli qui sanzionati.   Tale importante attività non è stata adeguatamente considerata e – in punto di graduazione della sanzione -valorizzata dal Giudice Sportivo, come una corretta applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S. avrebbe imposto.

Infine, la società reclamante lamenta la mancata applicazione dell’istituto della Continuazione (pluralità di azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso e violative, anche in tempi diversi, della stessa disposizione incriminatrice), previsto dall’art. 81, comma 2, C.P., principio recepito dall’ordinamento sportivo la cui applicazione avrebbe comportato una riduzione ed una più favorevole proporzionalità della sanzione (per l’applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione in caso di concorso materiale).

La società reclamante ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 marzo 2023, è comparso l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società Torino F.C. S.p.A., il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame e richiamato il reclamo depositato, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ascoltato il difensore della reclamante, ritiene che il reclamo debba essere in parte accolto, in relazione alla domanda subordinata di rimodulazione dell’impugnata sanzione, per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, questa Corte ritiene che la circostanza che la società reclamante abbia posto in essere tutto quanto in suo potere per prevenire gli episodi sanzionati (come addotto in sede di reclamo) non può essere ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità della società F.C. Torino S.p.A. per la condotta tenuta dai propri tifosi. Non ricorrendo congiuntamente tre delle circostanze elencate all’art. 29, comma 1, C.G.S., la società reclamante deve rispondere dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art 26 dello stesso Codice.

A tale proposito, è incontestabile, e non contestato, che gli oggetti di cui al referto dei collaboratori della Procura Federale sono stati deliberatamente lanciati da tifosi della società reclamante, con ciò integrandosi la fattispecie di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S., che punisce le società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori”, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica.

Nel valutare la sussistenza di tale ultima condizione (la pericolosità della condotta), il Collegio ritiene che essa sussista non tanto relativamente ai bicchieri di plastica vuoti o semipieni e alla lattina di Coca Cola quasi vuota (i cui lanci presentano una pericolosità molto ridotta) quanto alla bottiglia chiusa di plastica, contenente del liquido. E’ infatti indubbio che il lancio di un simile oggetto è pericoloso e, se andato a buon fine, in grado di arrecare un danno grave all’incolumità fisica delle persone.

Valutazione condivisa dallo stesso Giudice Sportivo laddove ha sanzionato la società ospitante Juventus per il lancio della stessa bottiglia in direzione dei tifosi avversari (Com. Uff. n. 161).

Per questo motivo, la domanda principale della reclamante deve essere respinta e la sua responsabilità confermata.

Con riferimento alla domanda subordinata avanzata dalla società F.C. Torino S.p.A. e alla richiesta di riduzione della sanzione, è indubbio come spetti alla società ospitante la gestione ed il controllo degli accessi e la supervisione dei punti ristoro, così da evitare l’introduzione e la vendita di oggetti potenzialmente pericolosi. Circostanza questa che non può non influire sulla misura della sanzione, imponendone un’opportuna graduazione. Va inoltre considerato come tali fatti non abbiano influito sul regolare svolgimento della gara e non abbiano provocato alcun danno a cose o persone (come refertato dagli stessi collaboratori).

Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda, questa Corte ritiene di poter utilizzare, come parametro di riferimento, la sanzione sopra citata inflitta alla società ospitante – pari a € 3.000 - per il lancio (in realtà, il rilancio) della stessa bottiglia di plastica da parte dei propri tifosi, in direzione dei tifosi della società F.C. Torino S.p.A. Essendo l’oggetto lanciato lo stesso, ma avendo i tifosi del Torino lanciato per primi i vari oggetti (ancorché la maggioranza dei quali di ridotta pericolosità), provocando la reazione dei tifosi avversari, l’ammenda da comminare alla reclamante non può che essere superiore a quella inflitta dal giudice di prime cure alla società Juventus.

Infine, questa Corte non ritiene applicabile al caso di specie l’istituto della continuazione, non avendo la reclamante provato il collegamento soggettivo dei fatti sanzionati.  In conclusione, si accoglie parzialmente il reclamo, disponendo la riduzione della sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 6.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Stefano Azzali                                                             Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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