F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 180/CSA pubblicata del 22 Marzo 2023 – U.S. Poggibonsi S.r.l.

Decisione n. 180/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 192/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 192/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Poggibonsi S.r.l. in data 25.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 100 del 21.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 8 marzo 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante; sentito l’assistente n. 1; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La U.S. Poggibonsi a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Chiti Tommaso, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 100 del 21.02.2023, in relazione alla gara Poggibonsi/Sangiovannese del 19.02.2023

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “espulso per avere colpito un calciatore avversario con due pugni alla schiena, al termine della gara rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

La società Poggibonsi, con il reclamo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendo la sanzione comminata al proprio tesserato eccessiva, perché lo stesso si sarebbe reso responsabile di una condotta gravemente antisportiva e non violenta.  In occasione dell’episodio che ha portato alla sua espulsione, infatti, il Chiti si sarebbe avvicinato al calciatore della squadra avversaria e, per attirare la sua attenzione al fine di contestargli la “brutta entrata” ai danni  di un suo compagno di squadra, “ha leggermente toccato con la mano aperta la spalla sinistra dell’avversario”; visto che lo stesso non si girava “ha perseverato nella sua richiesta di attenzione colpendo a mano aperta la schiena dell’avversario il quale a quel punto si è girato  e stizzito ha profferito alcune parole al Chiti e NULLA PIU’”

La  reclamante non ha contestato, invece, la condotta offensiva tenuta dal Chiti nei confronti degli ufficiali di gara, per cui ha ritenuto corretta la sua qualificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’assistente n. 1 della gara in questione.

Il sig. Tommaso Tagliaferro, assistente n. 1 della gara Poggibonsi srl/Sangiovannese 1927 del 19 febbraio 2023, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato che il Chiti, a gioco fermo, ha colpito il calciatore avversario con due pugni “repentini” alla schiena. Si è pertanto trattato di un atto violento, ai sensi e per gli effetti sanzionatori di cui all’art. 38 C.G.S. e non gravemente antisportivo, come dedotto dalla reclamante.

Alla luce di quanto ribadito dall’assistente in ordine alla condotta violenta e considerato che non è in contestazione la condotta offensiva tenuta dal calciatore a fine gara nei confronti degli Ufficiali di gara, il reclamo proposto dalla società Poggibonsi non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                              Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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