FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 282/AA del 17/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –BIANCHINI ASD ALMA SALERNO C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 246 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marco BIANCHINI e della società A.S.D. ALMA SALERNO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BIANCHINI, all’epoca dei fatti Presidente tesserato per la società Alma Salerno C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, una volta ricevuta la notifica da parte della Procura Federale, sia della CCI che dell’atto di deferimento destinati al proprio ex calciatore, sig. Daniel Monteira Apolonia Moraes Da Costa, per il procedimento n. 338 pf 21- 22, rispettivamente in data 08/02/2022 e 15/03/2022, presso la pec della società Alma Salerno C5 della quale era Presidente, omesso di comunicare alla Procura Federale che il proprio calciatore Monteira era stato recentemente trasferito presso altra società, la ASD Dalia Management;

A.S.D. ALMA SALERNO C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco BIANCHINI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALMA SALERNO C5;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco BIANCHINI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALMA SALERNO C5;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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