FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 288/AA del 21/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SFORNA POL COLLEPEPE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 254 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luigi SFORNA e della società POL. COLLEPEPE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI SFORNA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la Pol. Collepepe, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 29.9.2022 e successivamente alla disputa della gara Pol. Collepepe – A.S.D. Atletico Sant’Agata del 25.9.2022 valevole per il girone C della Coppa Primavera di Seconda Categoria del Comitato Regionale Umbria, inviato tramite l’applicazione messenger del proprio profilo Facebook un messaggio all’arbitro di tale incontro dal seguente testuale tenore: “volevo ringraziarti per il mese di squalifica che mi hai fatto prendere. Ciao”;

POL. COLLEPEPE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il soggetto avvisato ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renzo CAPODICASA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. COLLEPEPE, e dal Sig. Luigi SFORNA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi SFORNA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. COLLEPEPE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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