FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 146/DCF del 14.03.2023 – Gara S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL – A.S.D. APULIA TRANI

Gara S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL - A.S.D. APULIA TRANI

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società A.S.D. APULIA TRANI ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B Divisione Calcio Femminile) che alla lettera B – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti: - che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero - nate dopo l’anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società A.S.D. APULIA TRANI risultano schierate su un totale di venti calciatrici solo un numero di quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 8 BISTRIAN CLAUDIA ANDREA; n. 9 RUS LAURA ROXANA; n. 11 FEDOTOVA RENATE; n. 15 LISSOM MATIP MARIE CONCHITA; n. 20 COLESNICENCO NADEJDA e n. 19 CORSO MARTINA PIA; rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020); considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL - A.S.D. APULIA TRANI 4-1, pertanto la violazione dovrà essere sanzionata con un’ammenda

Delibera di infliggere:

1. Alla società A.S.D. APULIA TRANI l’ammenda di € 1.500,00 2. al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Nicola DI CHIANO l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21 marzo 2023.

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