FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/DCF del 22.03.2023 – SSDARL NAPOLI FEMMINILE – SSDARL WOMEN HELLAS VERONA
SSDARL NAPOLI FEMMINILE - SSDARL WOMEN HELLAS VERONA
Il Giudice Sportivo: letto il ricorso pervenuto a mezzo posta certificata in data 15 marzo 2023, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio a mezzo posta certificata del 13 marzo 2023, dalla società SSDARL WOMEN HELLAS VERONA FM, con il quale si chiede di valutare i fatti esposti ed eventualmente venga inflitta alla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta società violato la norma del “Regolamento del Campionato PRIMAVERA” della Divisione Calcio Femminile (in seguito DCF) CU FIGC n. 288/A Lett. E art. 4 del 30 giugno 2022, il quale dispone che “Nella prima fase del Campionato Primavera 1, è consentito l’impiego di due atlete fuori quota, di cui una nata dal 1° gennaio 2003 e l’altra senza limiti di età; è consentito l’impiego di quest’ultima purché la stessa non sia stata inserita in distinta nelle ultime 3 gare dei campionati di Serie A o Serie B”. In particolare si eccepiva la posizione irregolare della calciatrice Melissa TOOMEY, nata il 27/9/2000, nella gara in oggetto, 7^ del girone di ritorno, in quanto la stessa avrebbe disputato la precedente gara del Campionato di Serie B della DCF, 4^ giornata di ritorno, SSDARL NAPOLI FEMMINILE – RAVENNA WOMEN FC SSDARL, disputatasi in data 5 marzo 2023; letta la memoria depositata in data 20 marzo 2023 nell'interesse della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE; Osserva quanto segue. La società resistente ha sostenuto quale esimente che la calciatrice Melissa TOOMEY sia stata inserita in distinta in una sola gara delle ultime tre del Campionato di Serie B; quella indicata da parte reclamante, SSDARL NAPOLI FEMMINILE - RAVENNA WOMEN FC SSD ARL del 5/3/2023. La tesi della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE è che la norma del Regolamento del campionato Primavera della DCF vada interpretata nel senso che la violazione si realizzi se la calciatrice sia stata inserita in tutte e tre le ultime partite disputate nel Campionato di Serie B, non in una sola. L’eccezione è infondata e il ricorso merita accoglimento. La tesi della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE è priva di fondamento logico, letterale e giuridico. Il dato letterale non può sostenere la tesi della resistente, del tutto non condivisibile; non si ravvisa, al contrario, l’espressa previsione che debba essere stata inserita “in tutte e tre le ultime gare”. La contrasta anche la ratio della norma, tesa proprio a non far partecipare al Campionato Primavera calciatrici che siano state inserite in distinta nel Campionato di Serie B della DCF. Anche ad una sola. L’inserimento in distinta anche in una sola gara delle ultime tre comporta che la calciatrice non possa partecipare al Campionato Primavera in oggetto. Ne consegue, nel merito, che la calciatrice Melissa TOOMEY abbia preso parte alla gara del campionato Primavera 1 della DCF SSDARL NAPOLI FEMMINILE - SSDARL WOMEN HELLAS VERONA FM, 7ª Giornata Ritorno, in posizione irregolare essendo già stata inserita nella distinta di gara della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE nella gara del campionato di Serie B della DCF SSDARL NAPOLI FEMMINILE - RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, 4ª Giornata Ritorno, disputatasi in data 5/3/2023, determinando la violazione della norma del ”Regolamento del Campionato PRIMAVERA” della DCF CU FIGC n. 288/A Lett. E art. 4 del 30 giugno 2022, con la conseguente applicazione dell’art. 10 comma 6 CGS
P.Q.M.
Il Giudice sportivo, delibera 1. di accogliere il ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL WOMEN HELLAS VERONA FM; 2. di infliggere alla SSDARL NAPOLI FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.