L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 108 DEL 02.03.2023 – Campionato Serie B – Delibera – SOCIETA’
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Como, Cosenza, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggina, e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.