LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 198/DIV – DEL 15/03/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera – Il Giudice Sportivo,

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, CESENA, LUCCHESE e RECANATESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; -ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

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