C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/01/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORREBRUNA AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA COL PUNTEGGIO DI 0 – 3; SQUALIFICA CALCIATORE SALVATORE GIOVANNI FINO AL 30.6.2025; INIBIZIONE AL PRESIDENTE MICELLI GIOVANNI FINO AL 28.2.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORREBRUNA / ODORISIANA, DISPUTATA L’11.12.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 42 del 15.12.2022 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORREBRUNA AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA COL PUNTEGGIO DI 0 – 3; SQUALIFICA CALCIATORE SALVATORE GIOVANNI FINO AL 30.6.2025; INIBIZIONE AL PRESIDENTE MICELLI GIOVANNI FINO AL 28.2.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORREBRUNA / ODORISIANA, DISPUTATA L’11.12.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 42 del 15.12.2022 – C.R.A.).

Con appello del 19.12.2022, la società A.S.D. Torrebruna ha impugnato le sanzioni sopra specificate, deducendo, anche in sede di audizione, l’insussistenza dei presupposti per la loro adozione. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla A.S.D. Torrebruna può essere esaminato solo in ordine alla posizione del suo Presidente, Giovanni Micelli, colpito da inibizione fino al 28.2.2023, in quanto per il resto lo stesso appello deve essere dichiarato inammissibile per essere stato sottoscritto proprio dal Presidente colpito da sanzione, il quale è, quindi, sfornito della capacità di rappresentare la società a norma dell’art. 9, comma 2 lett. a) C.G.S.. In ordine all’inibizione inflitta al Micelli, il provvedimento adottato dal G.S. deve essere confermato in quanto congruo ed adeguato alle responsabilità dello stesso, per avere dichiarato di non possedere le chiavi dello spogliatoio dell’arbitro (che quindi rimaneva aperto nel corso e alla fine della gara), salvo poi consegnarle a fine incontro dopo che 4/5 sostenitori della squadra di casa avevano colpito ripetutamente con forza la porta, la quale, essendo priva dì chiave, doveva essere trattenuta dal direttore di gara per impedire che fosse aperta sotto i colpi dei facinorosi. Per questi motivi, la Corte d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

 di respingere l’appello, confermando integralmente la decisione del G.S., anche con riferimento all’applicazione delle misure amministrative previste dal C.U. n° 104/A del 17.12.2014. Dispone addebitarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it