C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 16/01/2023 – Delibera – APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA A.S.D AVVERSO LA SQUALIFCA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GENTILE MATTIA IN RELAZIONE ALLA GARA NUMERO UNDICI – VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 18.12.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “C” (C.U. n° 45 DEL 22.12.2022 – C.R.A).

APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA A.S.D AVVERSO LA SQUALIFCA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GENTILE MATTIA IN RELAZIONE ALLA GARA NUMERO UNDICI – VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 18.12.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “C” (C.U. n° 45 DEL 22.12.2022 – C.R.A).

 Con appello ritualmente proposto, la società S.S. Villa S. Maria ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore Gentile Mattia, nella contesa del pallone, metteva in atto comportamento connotato da vigoria sproporzionata che causava lesioni gravi ad un calciatore avversario. Ha dedotto l’appellante non esservi prova della tipologia di infortunio occorso al calciatore avversario e che, in ogni caso, per costante ed univoca giurisprudenza delle Corti superiori su casi analoghi, integra la fattispecie di condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’incolumità fisica di colui che lo subisce; al contrario, l’ipotesi di condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S. si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco, come quello oggetto di sanzione. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società S.S. Villa S. Maria A.S.D. deve essere respinto sul presupposto, condiviso da costante giurisprudenza delle Corti inferiori, che, nel caso che ci occupa, sia ravvisabile la condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., visto che l’autore del grave fallo avrebbe certamente dovuto prevedere che il suo comportamento avrebbe messo in pericolo l’incolumità fisica di colui che lo subiva, tanto da causare la frattura di tibia e perone, come poi riferito dal direttore di gara. La sanzione inflitta dal G.S. appare, quindi, congrua ed adeguata al comportamento del Gentile e, come tale, deve essere confermata. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it