C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 30/01/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL VILLA SCORCIOSA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER DUE TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE CERICOLA MARCO FINO AL 30.6.2026; SQUALIFICA AL CALCIATORE CAROSELLA ALEX FINO AL 30.3.2023) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL VILLA SCORCIOSA – POLISPORTIVA VACRI, DISPUTATA IL 7.1.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 21, DEL 12.1.2023 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL VILLA SCORCIOSA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER DUE TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE CERICOLA MARCO FINO AL 30.6.2026; SQUALIFICA AL CALCIATORE CAROSELLA ALEX FINO AL 30.3.2023) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL VILLA SCORCIOSA – POLISPORTIVA VACRI, DISPUTATA IL 7.1.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 21, DEL 12.1.2023 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

 Con appello proposto in data 17.1.2023, la società A.S.D. Real Villa Scorciosa ha impugnato le sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Visto il referto dal quale si evince che: - al 25º del secondo tempo veniva ammonito il calciatore nº8, sig. Carosella Alex, della società Real Villa Scorciosa, il quale a seguito del provvedimento si avvicinava al Direttore di gara e offendendolo ripetutamente tentava di afferrare il cartellino non riuscendovi. Alla successiva notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava repentinamente al Direttore di gara e gli pestava il piede destro provocando forte dolore nonché lo colpiva al volto con la mano destra e gli infilava un dito nell'occhio sinistro provocando momentanea perdita della vista. Al rientro verso lo spogliatoio continuava ripetutamente ad offendere e a minacciare il Direttore di gara di un male ingiusto; - a seguito di quanto sopra il Ddg sospendeva la gara temendo per la propria incolumità; - a seguito del provvedimento di sospensione della gara, il calciatore, nº4, sig. Cericola Marco, della società Real Villa Scorciosa, si frapponeva tra il Ddg e l'ingresso dello spogliatoio impedendogli il rientro altresì aveva allo stesso tempo un atteggiamento oltremodo minaccioso ed offensivo minacciando di morte il Ddg; - il nº7, sig. Casimiro Verna, della società Real Villa Scorciosa offendeva ed ingiuriava pesantemente il Ddg con tono oltremodo minaccioso; - il Ddg non aveva la possibilità di chiudere lo spogliatoio poichè non fornito di chiavi; - alcuni sostenitori della società Real Villa Scorciosa, facevano ingresso sul terreno di gioco tentando di raggiungere il direttore di gara e profferendo nei suoi riguardi frasi offensive - per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA - di infliggere ala società Real Villa Scorciosa la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore della società Polisportiva Vacri. - di squalificare il sig. Carosella Alex fino al 30/06/2026; - di squalificare il sig. Cericola Marco fino al 30/03/2023; - di squalificare il sig. Verna Casimiro per 2 giornate; - di squalificare il Dirigente addetto all'arbitro fino al 31/01/2023 - di squalificare il campo di giuoco per nº2 giornate”. Nello stesso comunicato con il quale è stata pubblicata la decisione, tuttavia, veniva dato atto che in data 12 gennaio 2023 alle ore 19:55, il Direttore di gara aveva fatto pervenire alla Delegazione zonale di Lanciano un supplemento di rapporto per segnalare di aver invertito i nominativi dei calciatori espulsi; per effetto di tale precisazione, la sanzione fino al 30.6.2026 doveva intendersi irrogata al sig. Cericola Marco, mentre la sanzione fino al 30.3.2023 al sig. Carosella Alex. Ha dedotto l’appellante che sul punteggio di 2-2 al 25' circa del secondo tempo, veniva ammonito il calciatore Cericola (capitano della squadra) che, visto il momento concitato della partita, tentava di prevenire l'aggressione verbale di altri compagni di squadra che, nell'occasione cercavano di avvicinarsi all’arbitro per chiedere spiegazioni; a seguito della confusione creatasi in quel momento, il Cericola urtava involontariamente il piede del Direttore di gara, il quale, però, sentitosi toccare, estraeva il secondo giallo e quindi il rosso nei confronti del calciatore. Quest’ultimo, sgomento e incredulo, offendeva l’arbitro con due parolacce e con la mano sinistra gli dava una sorta di buffetto, non certo mettendogli un dito nell’occhio come riportato nel referto, ma il Direttore di gara, a seguito dell’episodio, decretava la fine dell’incontro. A questo punto interveniva il Carosella che, in qualità di vice capitano, cercava di riportare l’Arbitro sui propri passi e convincerlo a terminare l’incontro, non sussistendo i presupposti per la sua sospensione definitiva, ma senza proferir al suo indirizzo frasi minacciose e senza presentarsi negli spogliatoi durante la doccia per continuare nelle proteste e negli insulti, come pure riportato nel referto di gara. In ogni caso, l’Arbitro nulla aveva lamentato agli operatori del 118 presenti sul posto, salvo poi recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vasto. Ha chiesto quindi: la ripetizione della gara; la riduzione della squalifica al Carosella a due giornate; la riduzione della squalifica al Cericola per insussistenza delle conseguenze fisiche lamentate dal Direttore di gara; l’annullamento della squalifica del campo. Osserva preliminarmente la Corte che l’appello proposto dalla A.S.D. Real Villa Scorciosa, deve essere dichiarato inammissibile in relazione alla richiesta di ripetizione della gara in difetto di prova di invio del reclamo alla società controinteressata di cui all’art. 76 comma 2 C.G.S. Nel merito, il reclamo può essere accolto limitatamente alla riduzione di una giornata della squalifica del campo, per riportare la decisione ad equità anche in relazione alla categoria di appartenenza. Merita, invece, integrale conferma la decisione del primo giudice relativa alle squalifiche dei calciatori Cericola e Carosella, posto, da un lato, che la condotta del primo ha comportato sia le lesioni refertate al Direttore di gara dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vasto che la sospensione definitiva dell’incontro e, dall’altro, che il secondo ha posto in essere un contegno particolarmente aggressivo e minaccioso, con la conseguenza che le sanzioni devono ritenersi congrue ed adeguate anche in considerazione che, nell’occasione, i calciatori rivestivano i gradi di capitano e vice capitano. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale riforma dell’impugnata decisione,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al campo di gioco della società appellante a una giornata, confermando, nel resto, l’impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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