C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 06/02/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 1.500,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE PALLESCHI VITTORIO FINO AL 31.10.2023; SQUALIFICA AL CALCIATORE DE MEIS EDOARDO PER OTTO TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI GIROLAMO MARIO PER CINQUE TURNI; SQUALIFICA AI CALCIATORI CARNEVALI SAMUELE E D’ERAMO PIERO PER TRE TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. – RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., DISPUTATA IL 22.1.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 54, DEL 26.1.2023 – C.R.A)

APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 1.500,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE PALLESCHI VITTORIO FINO AL 31.10.2023; SQUALIFICA AL CALCIATORE DE MEIS EDOARDO PER OTTO TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE DI GIROLAMO MARIO PER CINQUE TURNI; SQUALIFICA AI CALCIATORI CARNEVALI SAMUELE E D’ERAMO PIERO PER TRE TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. – RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., DISPUTATA IL 22.1.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 54, DEL 26.1.2023 – C.R.A)

Con appello ritualmente proposto, la società U.S. Capistrello A.S.D. ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: “- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue. Nel corso della gara sostenitori della squadra locale rivolgevano ripetute gravi minacce nei confronti dell'AA2. Sempre nel corso della gara venivano espulsi i seguenti calciatori: - al minuto 33s del 1s tempo CARNEVALI Samuele della Soc. Capistrello per aver assunto un comportamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti della terna arbitrale; - al minuto 39s del 1e tempo MARCUCCI Alessandro della Soc. Renato Curi Angolana per aver colpito con una gomitata un calciatore avversario, mentre entrambi erano a terra per un precedente fallo, senza conseguenze; - al minuto 18s del 2s tempo MONTIEL Fernando della Soc. Renato Curi Angolana per aver colpito con un calcio un calciatore avversario dopo che il pallone era uscito dal terreno di gioco, senza conseguenze. A fine gara, subito dopo il triplice fischio, alcuni giocatori della Soc. Capistrello tentavano di aggredire il calciatore n° 7 della Soc. Renato Curi Angolana. Nella circostanza l'arbitro, al fine di evitare il contatto tra i giocatori, si frapponeva tra di essi e tentava di scortare verso gli spogliatoi il calciatore della squadra ospite. Nonostante ciò, il calciatore DE MEIS Edoardo, capitano del Capistrello, colpiva con un violento pugno alla testa il n° 7 della Renato Curi Angolana e, nel tentativo di attingerlo anche con un calcio, colpiva involontariamente I'arbitro. Subito dopo si creava un capannello intorno al malcapitato calciatore della squadra ospite, che non riusciva a guadagnare lo spogliatoio perché trattenuto dal giocatore Dl GIROLAMO Mario del Capistrello, che lo afferrava al collo a mò di strangolamento, mentre altri giocatori della squadra locale lo colpivano ripetutamente. Tra questi l'arbitro riconosceva il già citato DE MEIS Edoardo che colpiva più volte il n° 7 della squadra ospite con pugni sulla testa. Contemporaneamente altri giocatori del Capistrello tentavano di aggredire i calciatori della squadra avversaria. In quel frangente I'AA2 vedeva il giocatore GOBBO CARRER Lorenzo, della Soc. Renato Curi, che afferrava per la maglietta un calciatore avversario per impedirgli di avvicinarsi ai suoi compagni, ma veniva immediatamente spinto con violenza contro la recinzione del terreno di gioco e si ritrovava circondato dai giocatori del Capistrello che lo aggredivano fisicamente. Tra questi l'AA2 riusciva ad individuare il calciatore D'ERAMO Piero. Nel corso della contesa, protrattasi per circa cinque minuti, alcuni sostenitori della squadra locale rivolgevano pesanti ingiurie e minacce verso la terna arbitrale e gli organi federali. Gli stessi, inoltre, lanciavano pezzi di neve ghiacciata verso I'arbitro e colpivano l'AA2 con sputi. Tra i sostenitori che lanciavano sputi, l'AA2 poteva riconoscere il dirigente del Capistrello Sig. PALLESCHI Vittorio, già inibito fino al 15.03.2023. Dopo essere riusciti a guadagnare con fatica gli spogliatoi, la terna arbitrale si trovava di fronte ad un gruppo di sostenitori del Capistrello, introdottosi all'interno dell'impianto sportivo da un cancello che era stato nel frattempo aperto, che gli rivolgevano pesanti ingiurie e minacce. Successivamente, il calciatore DE MEIS Edoardo del Capistrello entrava indebitamente all'interno dello spogliatoio arbitrale e, nel professare la propria innocenza per i fatti precedentemente accaduti, assumeva un comportamento irriguardoso ed offensivo verso gli ufficiali di gara. Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della gravità dei fatti sopra riportati e del differente grado di partecipazione dei vari tesserati, visti gli articoli 6, comma 2, e 38 del CGS, DELIBERA 1) dl infliggere alla Società Capistrello la sanzione dell'ammenda di Euro 1.500,00; 2) di inibire il Sig. PALLESCHI Vittorio, dirigente della Soc. Capistrello, fino al 31.10.2023; 3) di squalificare i seguenti calciatori della Soc. Capistrello: DE MEIS Edoardo per 8 gare; Dl GIROLAMO Mario per 5 gare; CARNEVALI Samuele per 3 gare; D'ERAMO Piero per 3 gare;”. Ha dedotto l’appellante, e ribadito in sede di audizione, l’eccessività delle sanzioni inflitte, in quanto frutto di una ricostruzione dei fatti da parte della terna arbitrale esagerata e comunque non rispondente a quanto realmente accaduto, il che avrebbe fuorviato il G.S. nell’adottare i provvedimenti impugnati. In realtà, il momento di tensione a fine gara tra i calciatori, della durata non certo di cinque minuti come riportato dall’arbitro nel referto, era stato subito sedato dall’intervento dei dirigenti delle due squadre e circoscritto a pochi salienti fatti: al triplice fischio del direttore di gara, il calciatore De Meis si rivolgeva all’autore del gol del pareggio della Renato Curi per chiedergli spiegazioni sulla insensata provocazione rivolta alla panchina del Capistrello e, in quel frangente, durante la mischia venutasi a creare, il De Meis cercava effettivamente di colpire l’avversario con la maglia n. 14 prima con una manata in testa e poi con un calcio, senza riuscirvi perché allontanato dal Di Girolamo, che lo abbracciava da dietro soltanto per sottrarlo ai colpi. Il tutto mentre il calciatore n. 7 della Renato Curi, autore del pareggio e, a detta dell’arbitro destinatario di numerosi pugni, guadagnava tranquillamente gli spogliatoi. Il tutto rientrava, quindi, nel giro di trenta/quaranta secondi, tanto che la pattuglia dei Carabinieri presente nell’impianto non riteneva necessario intervenire. Inoltre, è impossibile che la terna arbitrale sia stata fatta oggetto di lancio di neve ghiacciata, perché la tribuna e la zona circostante era stata completamente liberata dalla neve proprio per consentire l’accesso del pubblico sugli spalti in piena garanzia e sicurezza. Infine, non è veritiera nemmeno la circostanza che l’assistente arbitrale sia stato fatto oggetto di sputi dalla tribuna al termine dell’incontro, in quanto l’ufficiale di gara, appena decretata la fine della partita, si portava subito verso l’interno del campo molto distante dalla tribuna. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha, nella sostanza, confermato gli originari riferimenti, anche se ha ritenuto di rettificare alcune circostanze che, nel complesso, non modificano il quadro di quanto accaduto sul terreno di gioco. Osserva la Corte che, alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal direttore di gara e delle precisazioni effettuate, possano essere ridotte la sanzione dell’ammenda a ragione del fattivo comportamento collaborativo dei dirigenti in alcuni degli episodi riferiti, nonché quella della squalifica al calciatore Carnevali Samuele perché il comportamento sanzionato non appare di particolare gravità. Per il resto, ritiene la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale che le decisioni del primo giudice debbano essere confermate in quanto congrue ed adeguate agli episodi, anche di violenza, descritti, onde, in parziale riforma dell’impugnata decisione,

DELIBERA

di ridurre la sanzione dell’ammenda nei confronti della società a € 1.200,00, nonché la sanzione inflitta al calciatore Carnevali Samuele a due gare, confermando nel resto l’impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

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