C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 06/02/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FAVALE 1980 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA AL CALCIATORE LANZANO ALESSIO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE 1980 / LAURETUM 1952, DISPUTATA IL 29.1.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 55 del 30.1.2023 – C.R.A.).

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FAVALE 1980 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA AL CALCIATORE LANZANO ALESSIO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE 1980 / LAURETUM 1952, DISPUTATA IL 29.1.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 55 del 30.1.2023 – C.R.A.).

 Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Favale 1980 ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. per condotta violenta del calciatore nei confronti di un giocatore avversario, che colpiva con una gomitata all'altezza del volto quando il gioco era già stato interrotto. La società appellante, ha dedotto che il proprio tesserato non ha posto in essere la condotta violenta contestatagli, in quanto non c'è stata una gomitata all'altezza del volto quando il gioco era già stato interrotto, bensì una semplice sbracciata in un movimento di torsione del corpo durante una fase di gioco, tanto è vero che solo successivamente veniva fischiato un fallo, peraltro ai danni di un calciatore del Favale 1980. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società Favale 1980 deve essere respinto. Sostiene l’appellante che dalla documentazione prodotta, si evincerebbe l’insussistenza del fatto addebitato in quanto si sarebbe trattato, appunto, di una semplice “sbracciata” del proprio calciatore durante una fase di gioco. Tale tesi è contraddetta dalle chiare risultanze del rapporto dell'arbitro e dell’AA2, con le quali si conferma l’intenzionalità del gesto, avvenuto allorché il gioco era stato già interrotto dall’arbitro. La sanzione inflitta va, peraltro, confermata siccome congrua ed adeguata al comportamento del calciatore Lanzano. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale

DELIBERA

 di rigettare l’appello proposto dalla società A.S.D. Favale 1980 e di addebitare la relativa tassa.

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