C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 20/02/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. I MOSCIANESI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. AI CALCIATORE DI PANFILO ERRICO E CATINI ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA I MOSCIANESI/MARTINSICURO 1964, DISPUTATA IL 29.1.2023 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 2.2.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. I MOSCIANESI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. AI CALCIATORE DI PANFILO ERRICO E CATINI ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA I MOSCIANESI/MARTINSICURO 1964, DISPUTATA IL 29.1.2023 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 2.2.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. I Moscianesi ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S. nei confronti dei detti calciatori per essersi rivolti all’arbitro in maniera minacciosa. La società appellante ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, la genericità della motivazione non essendovi alcun riferimento alle frasi minacciose pronunciate nei confronti del direttore di gara, ed ha invocato, in ogni caso, la concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 2 C.G.S., in assenza di precedenti nei confronti dei propri tesserati. Osserva la Corte che la sanzione inflitta ai calciatori Di Panfilo Errico e Catini Antonio può essere lievemente ridotta anche in considerazione del fatto che la laconica motivazione della stessa e l’altrettanto laconica descrizione del comportamento tenuto dagli stessi contenuta nel referto, non consente di ravvisare quella gravità delle minacce che ha portato il G.S. ad assumere la decisione impugnata. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

 - di ridurre a due giornate la squalifica inflitta ai calciatori Di Panfilo Errico e Catini Antonio. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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