C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 27/02/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. I MOSCIANESI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE BIANCHETTO VALERIO FINO AL 3.2.2024; SQUALIFICA AL DIRIGENTE FILIPPONI SIMONE FINO AL 3.4.2023; SQUALIFICA AL DIRIGENTE STRANIERI MAURO FINO AL 3.3.2023) IN RELAZIONE ALLA GARA I MOSCIANESI / MARTINSICURO 1964, DISPUTATA IL 29.1.2023 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 2.2.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. I MOSCIANESI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE BIANCHETTO VALERIO FINO AL 3.2.2024; SQUALIFICA AL DIRIGENTE FILIPPONI SIMONE FINO AL 3.4.2023; SQUALIFICA AL DIRIGENTE STRANIERI MAURO FINO AL 3.3.2023) IN RELAZIONE ALLA GARA I MOSCIANESI / MARTINSICURO 1964, DISPUTATA IL 29.1.2023 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 2.2.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. I Moscianesi ha impugnato le sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S., quanto al calciatore Bianchetto, per avere minacciato e rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara, nonché per averlo spinto e colpito con una manata all'altezza dello zigomo sinistro, provocandogli dolore e arrossamento; quanto al dirigente Filipponi, per essersi rivolto all’arbitro in maniera minacciosa e per avere aperto i cancelli; quanto, infine, al dirigente Stranieri, per essersi rivolto all’arbitro in maniera minacciosa. La società appellante ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, la genericità della motivazione non essendovi alcun riferimento alle frasi minacciose pronunciate dai tesserati sanzionati nei confronti del direttore di gara; ha contestato la circostanza che il Bianchetto abbia colpito l’arbitro ed ha invocato, in ogni caso, la concessione in suo favore delle attenuanti generiche ex art. 13 comma 2 C.G.S., in assenza di precedenti in capo al calciatore; ha contestato, infine, l’addebito al Filipponi di avere aperto il cancello e quindi concesso l'accesso di soggetti terzi. Ha chiesto, pertanto, in via principale la riduzione della squalifica al calciatore Bianchetto Valerio a sette giornate e la revoca delle squalifiche inflitte ai dirigenti Filipponi Simone e Stranieri Mauro, ovvero, in via subordinata, la riduzione di tutte le sanzioni nella misura di giustizia. L’arbitro della gara ha fatto pervenire supplemento di rapporto con il quale ha confermato gli originari riferimenti, sia in merito alla manata allo zigomo sinistro ricevuta dal Bianchetto, sia in relazione all’apertura del cancello da parte del Filipponi, precisando inoltre di avere ricevuto minacce di botte e di morte. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento in quanto il direttore di gara è stato chiaro e preciso nel suo supplemento di rapporto, con la conseguenza che deve essere confermata la decisione del G.S. essendo congrua ed adeguata ai gravi addebiti contestati. Inoltre, risultano del tutto gratuite le affermazioni contenute nell’appello circa presunte dichiarazioni mendaci dell’arbitro, visto che negli atti ufficiali non risulta alcun elemento a sostegno delle stesse affermazioni. Nel contempo, la sanzione inflitta al dirigente Filipponi deve essere aggravata in quanto il disvalore del suo comportamento in relazione all’apertura dei cancelli, giustifica una sanzione più grave rispetto a quella irrogata dal primo Giudice, soprattutto per la pericolosità di un simile comportamento.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

 a parziale modifica della decisione del G.S., di squalificare il dirigente Filipponi Simone a svolgere ogni attività fino al 3.5.2023, confermando nel resto l’impugnata decisione anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n° 104/A del 17.12.2014. Dispone, infine, addebitarsi la tassa d’appello.

 

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