C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 20/03/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CANUTO PAOLO PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CURI / ATESSA CALCIO, DISPUTATA IL 5.3.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (C.U. n° 67 del 9.3.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CANUTO PAOLO PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CURI / ATESSA CALCIO, DISPUTATA IL 5.3.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (C.U. n° 67 del 9.3.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atessa Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore, “Espulso per eccessive proteste e linguaggio blasfemo nei confronti dell'arbitro, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva nei confronti di quest'ultimo gravi offese. (Capitano)”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della squalifica in quanto comminata per fatti non violenti nei confronti di un calciatore appena diciassettenne il quale, nelle precedenti diciannove partite di campionato, è stato sanzionato con un solo cartellino giallo. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’art. 9 comma 1 lett. e), prevede la squalifica non inferiore a quattro giornate di gara in caso di condotta non solo di particolare violenza, ma anche di particolare gravità; tale deve essere considerata quella posta in essere dal calciatore Canuto in quanto consistita in un atteggiamento (non contestato) minaccioso, irrispettoso e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, peraltro in un campionato in cui dovrebbe senz’altro prevalere il fine educativo, formativo e ludico. La Corte ritiene, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice congrua ed adeguata agli addebiti contestati, anche in considerazione del fatto che il calciatore, nell’occasione, indossava la fascia di capitano. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa relativa.

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