C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 20/03/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE CALZETTA GIOVANNI PER QUATTRO TURNI; AMMENDA € 100,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO / ACADEMY ANGIZIA LUCO , DISPUTATA IL 5.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 32 del 9.3.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE CALZETTA GIOVANNI PER QUATTRO TURNI; AMMENDA € 100,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO / ACADEMY ANGIZIA LUCO , DISPUTATA IL 5.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 32 del 9.3.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con p.e.c. del 13.3.2023 avente ad oggetto “Preannuncio Reclamo”, la società A.S.D. Civitella Roveto ha impugnato le sanzioni sopra specificate deducendo l’insussistenza dei presupposti per la loro adozione. Osserva la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 76 comma 2 C.G.S. in quanto tardivo. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l'appello in quanto inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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