C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – Gara del 11/12/2022 MORRO D ORO CALCIO – PIANELLA 2012

Gara del 11/12/2022 MORRO D ORO CALCIO - PIANELLA 2012

Il Giudice Sportivo Con ricorso ritualmente notificato nei termini prescritti, la Pol. Dil. Pianella 2012 ha chiesto dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 2 a 1, a causa di un errore tecnico in cui sarebbe incorso l'arbitro, che per tutto il secondo tempo dirigeva l'incontro senza l'ausilio degli assistenti di linea federali, presenti nel corso del primo tempo, con conseguente declaratoria di ripetizione della stessa. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Esaminato il rapporto ufficiale di gara e il successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo a maggior chiarimento dei fatti, nei quali l'arbitro dichiara che "Al termine dell'intervallo l'assistente n. 2 non rientrava in campo, per il secondo tempo, a seguito di un infortunio. La partita è proseguita senza assistenti ufficiali" e "non ho chiesto ai dirigenti delle due squadre di mettere a disposizione due assistenti di parte ". - Tenuto conto che, in base delle Decisioni Ufficiali FIGC sulla Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio, nelle gare per cui è prevista la presenza dei tre ufficiali di gara, qualora, nel corso della gara, uno degli assistenti di linea non possa continuare nella funzione per cause fortuite, l'arbitro deve dispensare l'altro assistente avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti richiesti. - Osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore tecnico dell'arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. - Considerato che, nella fattispecie in esame, l'arbitro è incorso in un "errore tecnico", consistente nella non corretta applicazione del regolamento, così come espressamente riferito nel rapporto di gara; né può porsi in dubbio che tale errore abbia influito sul regolare svolgimento dell'incontro, in ossequio al principio di "effettività", tenuto conto che lo stesso si è protratto per tutto il secondo tempo. - Per questi motivi la gara non ha avuto un regolare svolgimento e, pertanto, se ne deve disporre la ripetizione ai sensi degli artt. 10, comma 5, lett. c), e 65, comma 1, lett. b), del C.G.S.. Tutto ciò premesso e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 42 del 15.12.2022 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso disponendo la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro, demandando alla Segreteria del C.R. Abruzzo i successivi adempimenti; 2) di accreditare la tassa reclamo.

 

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