C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – Gara del 11/12/2022 VILLA S. SEBASTIANO – UNIVERSAL ROSETO 1920
Gara del 11/12/2022 VILLA S. SEBASTIANO - UNIVERSAL ROSETO 1920
Il Giudice Sportivo - Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato la A.S.D. Universal Roseto 1920, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della A.S.D. Villa San Sebastiano per gli accadimenti che hanno causato la sospensione definitiva della gara indicata in oggetto, decretata dall'arbitro al minuto 35' del secondo tempo (sul risultato di 0 a 0), ha chiesto che alla stessa sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. - La Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, CGS.. - Con memorie difensive fatte pervenire entro i termini procedurali, la Società Villa San Sebastiano ha contestato la ricostruzione fattuale riportata nel ricorso e, a sua volta, ha chiesto: 1) l'attribuzione alla Società avversaria dell'esclusiva responsabilità per i fatti accaduti, con conseguente applicazione in suo danno della punizione sportiva della perdita della gara; 2) l'annullamento o la riduzione delle sanzioni inflitte da questo G.S. con C.U. n. 42 del 15.12.2022 (ammenda alla Società e squalifica al giocatore Visciogliosi Marco). Ha chiesto, inoltre, di essere ascoltata. - Con successiva memoria integrativa, la Società Universal Roseto 1920 ha confermato i fatti così come descritti nel ricorso, aggiungendo, tra l'altro, che alcuni calciatori del Villa S. Sebastiano, all'interno degli spogliatoi, avrebbero aggredito con calci e pugni un proprio tesserato. Ha insistito, quindi, nelle richieste formulate nel ricorso ed ha chiesto l'annullamento dell'ammenda già comminatagli, nonché la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Ianni Daniele. Infine, la Società Villa S. Sebastiano ha trasmesso le proprie controdeduzioni, confermando quanto asserito nella prima memoria, ed ha ribadito la disponibilità a produrre prova testimoniale. - Tenuto conto che nel referto di gara l'arbitro riferisce che "al minuto 30' del secondo tempo punivo con l'espulsione per DSGO il calciatore Ianni Daniele n. 1 del Roseto, il portiere vedendosi comminata l'espulsione con fare aggressivo e molto agitato protestava contro la mia decisione e contemporaneamente sferrava un pugno su pallone che era tra le mani di un calciatore del Villa S. Sebastiano a seguito di tale gesto si avvicinava il capitano del Villa S. Sebastiano Viscogliosi Marco n. 91 che sferrava un violento pugno al portiere Ianni Daniele n. 1 colpendolo sul viso ma non procurandogli fuoriuscita si sangue. Il portiere Ianni Daniele n. 1 immediatamente dopo risponde colpendo con un violento pugno sul viso il capitano del Villa S. Sebastiano Viscogliosi Marco n. 91. A seguito di tali eventi si generava un parapiglia generale che coinvolgeva entrambe le squadre ed entrambe le panchine che erano entrate sul terreno di gioco. Entrambi i dirigenti cercavano di fermare lo scontro tra calciatori non riuscendoci. Conseguenza che portava all'ingresso immediato del dirigente del Roseto Ragnoli Giustino, del portiere del Roseto Ianni Daniele e del capitano del Villa S. Sebastiano all'interno degli spogliatoi. Da qui in poi posso soltanto riferire quanto segue: "mentre mi dirigevo ad entrare negli spogliatoi per controllare, sentivo forti botti e boati e quando finalmente sono riuscito ad entrare negli spogliatoi mi accorgevo che il dirigente della Società Universal Roseto Ragnoli Giustino era disteso a terra, privo di conoscenza. Da qui ho decretato la sospensione della gara perché non sussistevano le condizioni normali per proseguirla. All'uscita dallo stadio il dirigente del Roseto Ragnoli Giustino che era stato soccorso dall'ambulanza sosteneva di aver ricevuto un pugno, cosa che ribadisco sfortunatamente non ho potuto vedere. Invece i dirigenti del Villa S. Sebastiano e l'allenatore mi dicevano di non calcare la mano nel referto di gara sostenendo che il tutto era partito dal portiere del Roseto Ianni Daniele". - Osservato che le contrapposte ricostruzioni dei fatti contenute nel ricorso, nella successiva integrazione e negli difensivi della controparte, si discostano dalla cornice fattuale delineata nel referto arbitrale, il quale gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, mentre le richieste avanzate da entrambe le parti, relativamente alla riforma delle decisioni assunte da questo G.S. con il C.U. n. 42 del 15.12.2022, sono inammissibili, essendo riservate alla competenza dell'organo giudicante di secondo grado ai sensi dell'art. 76 CGS. - Rilevato che le richieste istruttorie di parte ricorrente e di parte resistente sono parimenti inammissibili, ai sensi sia dell'art. 49, comma 8, CGS (a mente del quale "E’ diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi"), sia dell'art. 65, comma 1, lett. a), CGS (in base al quale "I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale"). - Considerato, per le spiegate ragioni in fatto e in diritto, che il ricorso della Società Universal Roseto 1920 è infondato, mentre le richieste formulate dalla Società Villa S. Sebastiano nei propri scritti difensivi sono inammissibili. - Valutato, pertanto, che i fatti, per come descritti nel referto arbitrale, consentono di poter addebitare la responsabilità per la sospensione della gara ai tesserati di entrambe le squadre (pur con un diverso grado di partecipazione, del quale si è comunque tenuto conto nella determinazione delle sanzioni disciplinari assunte in separata sede), che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'arbitro di portare a termine l'incontro. Tutto ciò premesso e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.n.42 del 15.12.2022 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e67 del CGS,
DELIBERA
1) di respingere il ricorso della Società Universal Roseto 1920 perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di dichiarare inammissibili le richieste formulate dalla Società Villa S. Sebastiano in sede di controdeduzione; 3) per l’effetto, di infliggere ad entrambe le Società Villa Sa. Sebastiano e Universal Roseto 1920 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.