C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 12/01/2023 – Delibera – Gara del 18/12/2022 CASALANGUIDA – ATHLETIC LANCIANO
Gara del 18/12/2022 CASALANGUIDA - ATHLETIC LANCIANO
Il Giudice Sportivo - La Società A.S.D. Athletic Lanciano ha presentato tempestivo e rituale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata sul risultato di 3 a 0, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. - Deduce in particolare la Società reclamante che al minuto 33° del primo tempo l'arbitro "fischiava una punizione per fallo a favore dell'ASD CASALANGUIDA e ammoniva il calciatore dell'A.S.D. ATHLETIC LANCIANO n.44 BAH BYBACARR. A quel punto, dopo circa 40 secondi dall'ammonizione, dopo aver visto che il calciatore dell'ASD CASALANGUIDA che aveva subito il fallo presentava fuoriuscita di sangue e in seguito alle veementi proteste dei calciatori della squadra ospitante, l'arbitro ammoniva una seconda volta, senza motivazione, il calciatore n. 44 BAHBUBACARR e conseguentemente lo espelleva", precisando che "il direttore di gara non ha cambiato idea sulla prima decisione di ammonire il calciatore (come si evince da refertino gara firmato a fine partita) ma lo ha ammonito una seconda volta senza una nuova motivazione giudicando quindi lo stesso fallo di gioco per due volte". Sostiene, quindi, che tale decisione "incideva notevolmente sulla regolarità di svolgimento della gara perché costringeva l'A.S.D. ATHLETIC LANCIANO a disputare l'incontro in inferiorità numerica per più di 60 minuti pregiudicando evidentemente il risultato di gioco". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Osservato che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. - Osservato, altresì, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore tecnico dell'arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica", sicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili negli atti ufficiali di gara, i quali costituiscono l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice ai sensi dell'art. 61, co. 1, del CGS. Infatti, l'arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, ha precisato che l'espulsione del calciatore BAH BUBACARR "è da ritenersi come espulsione diretta perché il calciatore colpiva il giocatore avversario con il gomito volontariamente, nel campo involontariamente mi sono sbagliato con l'estrazione del cartellino e erroneamente l'ho riportata sul referto". Per le ragioni innanzi spiegate, il ricorso è infondato e non merita accoglimento. P.q.m., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 45 del 22.12.2022 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. b), del C.G.S.,
DELIBERA
a) di respingere il reclamo della A.S.D. Athletic Lanciano, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di omologare il risultato conseguito sul campo.