C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/02/2023 – Delibera – Gara del 12/ 2/2023 S. GREGORIO – PIZZOLI

Gara del 12/ 2/2023 S. GREGORIO - PIZZOLI

Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: al minuto 25º del 1º tempo, sul risultato di 1 a 0,il calciatore Piri Emiljan, della Società Pizzoli, dopo essere stato espulso per aver rivolto gravi offese all'arbitro, colpiva quest'ultimo con un violento pugno sulla nuca, provocandogli forte dolore e stordimento; - in conseguenza del colpo subito, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, non trovandosi più nelle condizioni psicofisiche per portarla a termine; - subito dopo aver decretato la fine dell'incontro, lo stesso calciato re Piri Emljan, con fare violento ed aggressivo, cercava di venire in contatto con il direttore di gara, non riuscendoci soltanto grazie all'intervento dei propri compagni di squadra; - nel contempo, un dirigente della squadra ospite, non identificato a causa dello stordimento generato dal colpo subito, anziché adoperarsi per allontanare il calciatore facinoroso, rivolgeva gravi offese all' arbitro; in seguito, lo stesso si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, come da referto medico allegato al rapporto di gara. - Accertato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014. - Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indi pendenza di giudizio". - Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutare le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la eventuale recidiva".. - Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della A.S.D. Pizzoli e che la particolare aggressività dell'azione dello stesso, che ha colpito l'arbitro con particolare violenza, giustifica l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 4, del C.G.S.. - Tenuto conto della mancanza di fattiva collaborazione prestata al direttore di gara dai dirigenti della squadra ospite. - Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

 1) di infliggere alla società Pizzoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, con la precisazione, ai sensi dell'art.35 comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. N. 104/A del 17.12.2014; 2) di infliggere alla Società Pizzoli l'ulteriore sanzione dell'ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento antisportivo dei propri dirigenti; 3) di squalificare il giocatore del Pizzoli Sig. PIRI Emiljan fino al 30.06.2026.

 

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