C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 03/03/2023 – Delibera – Gara del 1/ 3/2023 VIRTUS VASTO CALCIO – GUARDIAGRELE 2016

Gara del 1/ 3/2023 VIRTUS VASTO CALCIO - GUARDIAGRELE 2016

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della ASD Guardiagrele 2016, ritualmente notificato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta in esecuzione del C.U. FIGC n. 19/A del 20.07.2022, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 4 a 0, per posizione irregolare di un giocatore della ASD Virtus Calcio Vasto, il sig. Lanfranchi Christian, che risulterebbe squalificato. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale è emerso che con Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 51 del 19.01.2023 il Sig. Lanfranchi Christian veniva squalificato per una gara nella competizione di Coppa Abruzzo di 2º Categoria per recidiva in ammonizione, e che lo stesso calciatore prendeva parte alla gara della medesima competizione del 1.03.2023, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflittagli. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 21, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla ASD Virtus Calcio Vasto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Virtus Calcio Vasto / Guardiagrele 2016: 0 a 3; 2. di inibire il sig. Artese Massimo dirigente accompagnatore della Società Virtus Vasto Calcio, sino al 8/3/2023; 3. di comminare alla Società Virtus Calcio Vasto l'ammenda di euro 80,00; 4. di accreditare la tassa di reclamo.

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