C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 16/03/2023 – Delibera – Gara del 12/ 3/2023 S. OMERO PALMENSE – CASTAGNETO
Gara del 12/ 3/2023 S. OMERO PALMENSE - CASTAGNETO
Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della ASD Castagneto Calcio, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro terminato sul risultato di 2 a 1. - Deduce, in particolare, la Società, ricorrente che al minuto 39º del secondo tempo il calciatore Pezzoli Enrico del S. Omero Palmense veniva ammonito per la seconda volta, ma l'arbitro non provvedeva a comminargli l'espulsione per doppia ammonizione. Evidenzia, altresì, che nel momento della seconda ammonizione il risultato era di 0 a 1 per il Castagneto e che il calciatore non espulso segnava una delle due reti della squadra locale nel finale di gara. - Esaminato il referto di gara, nel quale l'arbitro conferma di aver ammonito il giocatore Pezzoli Enrico del S. Omero Palmense al minuto 37º del primo tempo, mentre questi sedeva in panchina, ed al minuto 40ºdel secondo tempo, non provvedendo però al conseguente espulsione, ma avvedendosi dell'errore soltanto alla fine dell'incontro. - Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso è fondato poiché l'errore tecnico nel quale è incorso l'arbitro, consistito nella mancata espulsione del giocatore della squadra locale per doppia ammonizione, ha consentito allo stesso di rimanere indebitamente in campo. Tenuto conto che nel caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevabile anche d'ufficio a seguito dell'indicazione dello stesso nel referto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.
- Considerato che nella fattispecie in esame l'errore ha indubbiamente influito sulla validità dell'incontro, poiché ha consentito alla Soc. S. Omero Palmense, in svantaggio di una rete, di beneficiare della parità numerica nei minuti finali dell'incontro, nel corso dei quali segnava due reti. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e67 del C.G.S.
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso della A.S.D. Castagneto Calcio e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'arbitro; b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara; c) di accreditare la tassa reclamo.